Art. 2 
 
                Ritardato invio della certificazione 
 
  1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione,
entro i termini perentori di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.  1,  con
le modalita' precedentemente indicate, sono considerati  inadempienti
all'obbligo del pareggio di bilancio, ai  sensi  dell'art.  1,  comma
470, della legge n. 232 del 2016 e sono assoggettati alle sanzioni di
cui al comma 475 del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti. 
  2. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro il successivo 30 maggio 2018 e attesti: 
    il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466,  si
applica, nei dodici mesi  successivi  al  ritardato  invio,  la  sola
sanzione di cui al comma 475, lettere e), dell'art. 1 della legge  n.
232 del 2016, limitatamente alle  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo  precedente  decorrono
dalla data di invio della certificazione; 
    il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma  466,
si applicano le sanzioni previste dal comma 475,  lettere  a),  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  tenendo  conto
della gradualita' prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato  art.  1,  comma
471,  comunica  al  Ministero  dell'interno   l'elenco   degli   enti
inadempienti all'invio della certificazione alla data del  30  maggio
2018 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione  da  parte
del commissario ad acta, le erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento. 
  4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31  maggio  2018),
ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, in caso
di mancata  trasmissione  della  certificazione  da  parte  dell'ente
locale, il presidente dell'organo di revisione  economico-finanziaria
nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore  nel  caso  di
organo monocratico, in qualita' di  commissario  ad  acta,  provvede,
pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento
dell'adempimento   e   a   trasmettere   telematicamente,    mediante
sottoscrizione  con  firma  digitale,  la  certificazione   entro   i
successivi trenta giorni  (entro  il  29  giugno  2018).  Qualora  la
certificazione trasmessa  a  cura  del  commissario  ad  acta,  entro
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del
rendiconto della gestione 2017 di cui  all'art.  227,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 267  del  2000  (entro  il  29  giugno  2018),
attesti: 
    il rispetto dell'obiettivo di saldo  di  cui  al  comma  466,  si
applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del  comma
475 dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  tenendo  conto  della
gradualita' prevista dal comma 476, relative al divieto di assunzione
di personale e al versamento al bilancio dell'ente  delle  indennita'
di funzione e dei gettoni di presenza spettanti, nell'esercizio della
violazione, al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta; 
    il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma  466,
si applicano le sanzioni previste dal comma 475,  lettere  a),  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  tenendo  conto
della gradualita' prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1. 
  5. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art.  248,  comma  1,
del  decreto  legislativo  n.  267  del   2000,   a   seguito   della
dichiarazione  di  dissesto,  sono   sospesi   i   termini   per   la
deliberazione del bilancio 2017 il termine di trenta giorni di cui al
comma 4 decorre dal nuovo termine stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto di gestione 2017 dal decreto del Ministro dell'interno  di
approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di  previsione  stabilmente
riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. 
  6. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata  trasmissione
da parte del commissario ad acta della certificazione,  continuano  a
trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475,  lettere  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della  citata  legge  n.  232  del  2016  e  la
sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte  del
Ministero dell'interno  relative  all'anno  successivo  a  quello  di
riferimento. 
  7. A decorrere dal 31 maggio 2018,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero  dell'interno
al fine di revocare la sospensione  delle  erogazioni  di  risorse  o
trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data
successiva al 30 maggio 2018.