Art. 3 
 
Accertamento  successivo  del  mancato  conseguimento  del  saldo  di
                          finanza pubblica 
 
  1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del  saldo  di
cui al comma 466, sia accertato dalla Corte dei conti successivamente
all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 478, della legge n. 232 del 2016,  sono  tenuti  a
comunicare   l'inadempienza   mediante   l'invio   di    una    nuova
certificazione  del  pareggio  di  bilancio   entro   trenta   giorni
dall'accertamento della violazione. 
  2. Gli enti locali di cui al comma 1, ai sensi dell'art.  1,  comma
477, della legge  n.  232  del  2016,  sono  assoggettati,  nell'anno
successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del
saldo, alle sanzioni di cui al comma 475, lettere a), c) e  seguenti,
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 marzo 2018 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco