Art. 3 Accertamento successivo del mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica 1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della legge n. 232 del 2016, sono tenuti a comunicare l'inadempienza mediante l'invio di una nuova certificazione del pareggio di bilancio entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. 2. Gli enti locali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 477, della legge n. 232 del 2016, sono assoggettati, nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, alle sanzioni di cui al comma 475, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2018 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco