(Allegato)
                                                             Allegato 
 
A. CERTIFICAZIONE E RELATIVI MODELLI 
    Le informazioni utili ai fini della  verifica  del  rispetto  del
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali, per l'anno 2017, di cui all'art. 1, comma 466  della
legge n. 232 del 2016, sono quelle previste nel prospetto allegato al
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 138205 del  27
giugno 2017, concernente  il  monitoraggio  periodico  del  saldo  di
finanza pubblica per  l'anno  2017  (modello  MONIT/17),  cosi'  come
modificato nella Sezione 2 (celle 2B, 5B e 8B) con  riferimento  agli
impegni di spesa in conto capitale per investimenti assunti, a valere
sugli  spazi  acquisiti  con  le  intese  regionali  e  i  patti   di
solidarieta' nazionali, non oggetto di monitoraggio  in  BDAP-MOP  ai
sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011. 
    Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle  relative  al
monitoraggio  dell'intero  anno  2017  (modello  MONIT/17  -  secondo
semestre) che gli enti locali comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
utilizzando  il  sistema  web   appositamente   previsto   nel   sito
http://pareggiobilancio.mef.gov.it 
    Considerato che le informazioni in questione sono  gia'  presenti
nel  sistema  web,  al  fine  di  agevolare  gli  enti  locali  nella
predisposizione della certificazione definitiva delle risultanze  del
pareggio di bilancio per l'anno 2017, e' stata prevista una  apposita
procedura web che consente  all'ente  di  acquisire  direttamente  il
modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico
al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello «Certif. 2017»
risulta, pertanto, gia' compilato con le  informazioni  inserite,  in
fase di monitoraggio II semestre 2017 (modello MONIT/17 - colonna  b)
Dati gestionali), direttamente dagli enti nel sistema web. 
    Si ricorda, in particolare, che nell'anno 2017 e' stata  prevista
apposita  sezione  (Sezione  2  -  modello  MONIT/17)  dedicata  alla
rilevazione degli impegni di spesa in  conto  capitale  effettuati  a
valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante le intese  regionali
di cui all'art. 2  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 febbraio 2017, n. 21, e i patti di solidarieta' di cui ai
commi da 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016  e
all'art. 4 del medesimo decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Al riguardo, giova precisare che gli spazi  finanziari  acquisiti
mediante le procedure delle intese regionali, di cui all'art.  2  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, del
patto di solidarieta' nazionale orizzontale di  cui  all'art.  4  del
medesimo decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
patto di solidarieta' nazionale verticale, di  cui  ai  commi  485  e
seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, sono assegnati agli
enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per
favorire le spese di  investimento  da  realizzare  attraverso  l'uso
dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso
al debito. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le
finalita' ad essi sottese non possono  essere  utilizzati  per  altre
finalita' (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di  spesa
di parte corrente). 
    A tal fine, giova precisare che: 
      gli spazi acquisiti per investimenti finanziati con  avanzo  di
amministrazione possono essere utilizzati a copertura di  impegni  di
competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2017), nonche'  del
relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa,  costituito  nell'anno
di riferimento,  a  copertura  degli  impegni  esigibili  nei  futuri
esercizi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai
sensi del principio contabile applicato concernente  la  contabilita'
finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo  n.  118  del  2011,
punto 5.4); 
      gli spazi richiesti per investimenti finanziati con  operazioni
di indebitamento possono essere utilizzati esclusivamente a copertura
di impegni di spesa in conto capitale esigibili nel 2017. 
    Di  conseguenza,  gli  enti  che  acquisiscono  spazi  finanziari
nell'ambito dei suddetti patti di solidarieta' devono tendere  ad  un
obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale
mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalita' per cui sono
stati attribuiti. 
    Il  rappresentante   legale,   il   responsabile   del   servizio
finanziario e l'organo di revisione economico finanziario  attestano,
in sede di certificazione del rispetto  dell'obiettivo  di  saldo  di
finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge  n.  232
del 2016, che  i  maggiori  spazi  finanziari  acquisiti  sono  stati
utilizzati esclusivamente  per  effettuare  investimenti,  attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
ed il ricorso al debito, come sopra specificato. 
    A  tal  proposito,  si  invitano  gli  enti  locali  tenuti  alla
trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre  la
firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini  del
monitoraggio,  siano  corretti;  in  caso  contrario,  devono  essere
rettificati entro la data del 31  marzo  2018  mediante  la  funzione
«Variazione  modello»  nell'applicazione   web   del   «Pareggio   di
bilancio». 
    Si riportano, di seguito i collegamenti tra le celle del  modello
«Certif. 2017» e le celle del modello «MONIT/17»: 
      la cella 1 «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del
saldo di finanza pubblica» e' pari alla riga  N),  colonna  (b)  dati
gestionali, della Sezione 1 del modello MONIT/17; 
      la cella 4 «Obiettivo di saldo finale di  competenza  2017»  e'
pari alla riga O), colonna (b) dati gestionali, della Sezione  1  del
modello MONIT/17; 
      la cella 5  «Spazi  finanziari  acquisiti  nell'anno  2017  con
intese regionali e patti di solidarieta' nazionali e  non  utilizzati
per investimenti di cui ai commi 485 e seguenti,  art.  1,  legge  n.
232/2016 e di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 21/2017» e' pari alla somma delle celle 3),
6) e 9), della colonna (b)  dati  gestionali,  della  Sezione  2  del
modello MONIT/17; 
      la cella 6  «Obiettivo  di  saldo  finale  di  competenza  2017
rideterminato a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti
nell'anno 2017 e non utilizzati» e' pari alla riga  Q),  colonna  (b)
dati gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/17. 
    Inoltre, gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi  del
comma 2 dell'art. 43-bis del  decreto-legge  n.  50  del  2017,  sono
tenuti ad attestare anche gli impegni, disposti ai sensi del comma  1
del medesimo art. 43-bis, per favorire gli investimenti connessi alla
ricostruzione,  al  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale
nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a
servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso
al debito. 
    A tal fine, gli enti locali di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis  al
decreto-legge n. 189 del 2016 sono tenuti a inserire  nella  cella  2
del modello «Certif. 2017»: 
      nel caso di investimenti di cui all'art. 43-bis finanziati  con
avanzo di amministrazione, non coperti da eventuali spazi  finanziari
acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di  solidarieta'
nazionali (articoli 2 e 4 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarieta' di cui
ai commi da 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del  2016),
gli impegni di  competenza  ed  esigibili  nell'anno  di  riferimento
(2017), nonche' il relativo Fondo  pluriennale  vincolato  di  spesa,
costituito  nell'anno  di  riferimento,  a  copertura  degli  impegni
esigibili nei futuri esercizi, purche' sussistano le  condizioni  per
la sua  costituzione  ai  sensi  del  principio  contabile  applicato
concernente la contabilita'  finanziaria  (allegato  4/2  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011, punto 5.4); 
      nel caso di investimenti di cui all'art. 43-bis finanziati  con
operazioni  di  indebitamento,  non  coperti   da   eventuali   spazi
finanziari acquisiti nel 2017, con le intese regionali e i  patti  di
solidarieta' nazionali (articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  21  febbraio  2017,  n.  21  e  i  patti  di
solidarieta' di cui ai commi da 485  e  seguenti  dell'art.  1  della
legge  n.  232  del  2016),  gli  impegni  esigibili   nell'anno   di
riferimento (2017) e non anche  il  Fondo  pluriennale  vincolato  di
spesa. 
    La  cella  3   del   modello   «Certif.   2017»   riporta,   poi,
automaticamente il «Saldo tra entrate e spese finali valide  ai  fini
del saldo di finanza pubblica» rideterminato sulla base degli impegni
disposti dagli enti locali colpiti dal sisma del  2016  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi  del
comma 2 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. 
    Inoltre, gli enti locali compilano il modello  «Certif.  2017/A»,
inserendo le entrate riscosse e le spese  pagate  nell'anno  2017  in
termini di cassa totale (gestione in conto  competenza  ed  in  conto
residui), al fine di determinare il saldo  finale  di  cassa  fra  le
entrate finali e le spese finali. Il conseguimento di un saldo finale
di cassa non negativo  fra  le  entrate  finali  e  le  spese  finali
costituisce,  infatti,  uno   dei   requisiti   per   accedere   alla
premialita', in attuazione dell'art. 1, comma  479,  della  legge  di
stabilita' 2017. 
    Gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle  regioni
a statuto speciale e delle province autonome che esercitano  funzioni
in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia,
Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano)  sono  assolti
per il tramite delle medesime regioni e province  che,  a  tal  fine,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello   Stato,   l'aggiornamento   delle
informazioni riferite al 31 dicembre 2017 contenute nel  monitoraggio
semestrale (MONIT/17) per ciascun ente locale. Le predette regioni  e
province autonome potranno scaricare il file excel da  compilare  sul
sistema  web   all'indirizzo   http://pareggiobilancio.mef.gov.it   e
successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente
locale tramite l'apposita funzione  «Acquisizione  massiva  modello».
Resta fermo che per le autonomie speciali la  verifica  del  rispetto
dell'obiettivo di saldo di finanza  pubblica  di  cui  al  comma  466
dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 degli enti locali  ricadenti
nel territorio sara' valutata a livello complessivo di comparto. 
B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI MODELLI DELLA CERTIFICAZIONE 
    L'art. 1, comma 470, della legge di stabilita' 2017,  prevede  la
sottoscrizione  della  certificazione  attestante  il  rispetto   del
pareggio di bilancio con firma digitale ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   recante   «Codice
dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in  via
telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del  citato
Codice dell'amministrazione digitale, il  medesimo  valore  giuridico
proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti  che
ne  conseguono.  In  particolare,  l'art.  45   del   citato   Codice
dell'amministrazione  digitale,  rubricato  «Valore  giuridico  della
trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque  ad  una
pubblica   amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico   o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non
devono,  pertanto,  trasmettere  anche   per   posta   ordinaria   le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
    Conseguentemente, ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli
obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica per  l'anno  2017,  gli
enti locali sono tenuti ad inviare, entro il termine  perentorio  del
31  marzo   2018,   utilizzando   esclusivamente   il   sistema   web
appositamente                 previsto                  all'indirizzo
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze  al  31  dicembre
2017 del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali (art. 1, comma 470, della legge n.  232  del
2016). La sottoscrizione del certificato  generato  dal  sistema  web
deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22  febbraio  2013  recante
«Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». 
    Per acquisire  il  modello  della  certificazione  e'  necessario
accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e  richiamare,
dal  menu  Funzionalita'  presente  alla  sinistra   della   maschera
principale dell'applicativo, la funzione  di  «Acquisizione  modello»
relativa alla  certificazione  del  rispetto  del  saldo  di  finanza
pubblica 2017 che prospettera' a  tutti  gli  enti  locali,  in  sola
visualizzazione, il modello «Certif. 2017» contenente  le  risultanze
del monitoraggio al 31 dicembre 2017 del proprio ente. 
    Dopo aver verificato la correttezza delle informazioni  acquisite
dal sistema web, sara' possibile procedere  alla  sottoscrizione  con
firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante  legale,
del  responsabile  del  servizio   finanziario   e   dei   componenti
dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito
ai sensi dell'art. 237, comma 1, del T.U.EE.LL. 
    Di  seguito,  nel  dettaglio,   le   fasi   per   l'invio   della
certificazione: 
      Fase 1: utilizzare la funzione  «Certificazione  digitale»  per
effettuare  il  download  del  documento  tramite  l'apposito   tasto
«Scarica Documento»; 
      Fase 2: una volta scaricato  il  documento,  apporre  la  firma
digitale     di     tutti     i     soggetti      sopra      indicati
(Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del servizio
finanziario - organo di revisione) utilizzando  i  kit  di  firma  in
proprio possesso; 
      Fase  3:  accedere  nuovamente  alla  funzione  «Certificazione
digitale»  ed  effettuare  l'upload  del  documento  firmato  tramite
l'apposito  tasto  «Carica  documento  firmato».  Per  procedere  con
l'invio e' necessario completare tutti  i  passaggi  della  procedura
guidata che il sistema propone. Il  sistema  effettua  una  serie  di
controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento  tra  cui
la  data  di  scadenza  dei  certificati  dei  firmatari,   bloccando
l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli; 
      Fase 4: e' necessario associare i nomi dei firmatari  del  file
con il  corrispondente  ruolo  ricoperto  (Presidente/Sindaco/Sindaco
metropolitano - Responsabile del servizio  finanziario  -  organo  di
revisione); 
      Fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio
Documento» presente al termine  della  procedura  guidata.  A  questo
punto il sistema web rilascera' una  ricevuta  utile  ai  fini  della
verifica del rispetto del  termine  di  invio  e  attestante  che  la
certificazione risulta nello stato di «inviato e protocollato». 
    Gli   enti   possono   verificare   il   corretto   invio   della
certificazione  digitale,  andando  sulla  funzione   «Certificazione
digitale» e verificando che il campo  «stato»  finale  del  documento
riporti la dicitura «inviato e protocollato». 
    Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e  ai  controlli
preventivi  effettuati   sono   consultabili   sul   manuale   utente
dell'applicativo   disponibile   sul   sistema   web    all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it.  Quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta  elettronica
«assistenza.cp@mef.gov.it». 
    Si precisa che la funzione di acquisizione  della  certificazione
e' disponibile esclusivamente per gli enti che  hanno  trasmesso  via
web le risultanze del monitoraggio del pareggio  di  bilancio  al  31
dicembre 2017. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso  tali  dati
non potranno acquisire il modello della certificazione  se  non  dopo
aver comunicato via web  le  informazioni  relative  al  monitoraggio
dell'anno 2017. 
C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL  COMMISSARIO  AD
  ACTA 
    Gli enti locali che non provvedono a trasmettere  telematicamente
la certificazione  nei  tempi  previsti  dalla  legge  sono  ritenuti
inadempienti all'obbligo del  pareggio  di  bilancio  2017  ai  sensi
dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e, pertanto, sono
assoggettati alle  sanzioni  di  cui  al  comma  475,  lettere  c)  e
seguenti, del predetto articolo. 
    Qualora la certificazione,  sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro il 30 maggio 2018 e attesti: 
      il conseguimento dell'obiettivo di saldo  di  cui  all'art.  1,
comma 466, della legge di stabilita' 2017,  si  applica,  nei  dodici
mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione di cui al  comma
475,  lettera  e),  dell'art.  1  della  legge  n.  232   del   2016,
limitatamente alle assunzioni di personale a tempo  indeterminato.  I
dodici mesi di cui al periodo  precedente  decorrono  dalla  data  di
invio della certificazione; 
      il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art.  1,
comma 466, della legge di stabilita'  2017,  si  applicano  tutte  le
sanzioni previste per gli enti locali dal comma 475, lettere a), c) e
seguenti, dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  tenendo  conto
della gradualita' prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1. 
    Il Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato  art.  1,  comma
471,  comunica  al  Ministero  dell'interno   l'elenco   degli   enti
inadempienti all'invio della certificazione alla data del  30  maggio
2018 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione  da  parte
del commissario ad acta, le erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento. 
    Decorsi trenta giorni dal termine  stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31  maggio  2018),
in  caso  di  mancata  trasmissione  della  certificazione  da  parte
dell'ente   locale,   il   presidente   dell'organo   di    revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale,  ovvero  l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, in qualita'  di  commissario
ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento, pena
la decadenza dal ruolo di revisore, e a trasmettere  telematicamente,
previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione  entro  i
successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2018). 
    Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475,
lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  a
partire dal 31 maggio 2018 e sino alla  data  di  trasmissione  della
certificazione da parte del commissario ad acta, sono  sospese  tutte
le erogazioni di risorse  o  trasferimenti  da  parte  del  Ministero
dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento (ai
sensi del comma 471, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge  n.  232
del 2016). 
    Qualora la certificazione trasmessa a  cura  del  commissario  ad
acta entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto  della  gestione  2017  (entro  il  29  giugno  2018),
attesti: 
      il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui  all'art.  1,  comma
466, della legge di stabilita' 2017,  trovano  applicazione  le  sole
sanzioni di cui alle lettere e) ed f) del citato comma 475  dell'art.
1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' di cui
al comma 476 (divieto di assunzione  di  personale  e  versamento  al
bilancio dell'ente delle indennita' di  funzione  e  dei  gettoni  di
presenza spettanti, nell'esercizio della violazione,  al  presidente,
al sindaco e ai componenti della giunta); 
      il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art.  1,
comma 466, della legge di stabilita' 2017, trovano applicazione tutte
le sanzioni di cui al citato comma 475, lettere a),  c)  e  seguenti,
dell'art. 1  della  legge  n.  232  del  2016,  tenendo  conto  della
gradualita' prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1. 
    Per la compilazione e  l'invio  telematico  dei  prospetti  della
certificazione, si rinvia al dettaglio tecnico fornito ai  precedenti
paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve essere firmata
digitalmente esclusivamente dal commissario ad acta. 
    Decorsi i termini previsti al comma 473 (a partire dal 1°  luglio
2018), in caso di mancata trasmissione da parte  del  commissario  ad
acta della  certificazione,  continuano  a  trovare  applicazione  le
sanzioni di cui al comma 475, lettere  c)  e  seguenti,  dell'art.  1
della citata legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle  erogazioni
di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a  quello  di
riferimento da parte del Ministero dell'interno. 
    Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa con  le  scadenze
degli adempimenti e le  relative  conseguenze  sanzionatorie  di  cui
all'art. 1, commi 470, 471, 473 e 475, della legge n. 232 del 2016. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE 
    Il comma 473 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017  impone  la
corrispondenza  tra  i  dati  contabili   rilevanti   ai   fini   del
conseguimento del saldo di cui al  comma  466  e  le  risultanze  del
rendiconto di gestione. Infatti, nel caso in  cui  la  certificazione
trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto  di  gestione,
gli enti locali sono tenuti ad inviare una  nuova  certificazione,  a
rettifica della precedente, entro il termine perentorio  di  sessanta
giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il  30
giugno del medesimo anno. 
    Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il  rendiconto  della
gestione, modifichi i  dati  gia'  trasmessi  con  la  certificazione
mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e'
tenuto a rettificare, entro il termine perentorio di sessanta  giorni
dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30  giugno
2018, i dati del  monitoraggio  al  31  dicembre  2017  presenti  nel
sistema web e  ad  inviare  la  nuova  certificazione  attestante  il
miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento  rispetto
all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, con  le  modalita'  sopra
richiamate. 
    Decorso il termine previsto dal  comma  473  (a  partire  dal  1°
luglio 2018), gli enti locali sono comunque  tenuti  ad  inviare  una
nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso  in
cui  essi  rilevino,  rispetto  a   quanto   gia'   certificato,   un
peggioramento del proprio posizionamento  rispetto  all'obiettivo  di
saldo di cui al comma 466 (art. 1, comma 474, della legge n. 232  del
2016). 
    Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento»  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo  di  saldo  di  cui  al
comma  474  il   legislatore   intende   disciplinare   le   seguenti
fattispecie: 
      a. la nuova certificazione attesta una maggiore differenza  fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo, in caso di mancato rispetto
del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 466  dell'art.  1  della
legge  n.  232  del   2016   gia'   accertato   con   la   precedente
certificazione; 
      b. la nuova  certificazione,  contrariamente  alla  precedente,
attesta il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo  di  cui  al
citato comma 466; 
      c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente,
il rispetto del nuovo  obiettivo  di  saldo  di  cui  al  comma  466,
evidenzia una minore differenza  tra  saldo  conseguito  e  obiettivo
assegnato. 
    In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi  i  termini
sopra richiamati, gli enti locali non possono inviare  certificazioni
rettificative,   in   senso   migliorativo,   di    dati    trasmessi
precedentemente. 
    Cio'  al  fine  di  individuare  l'ammontare  delle  sanzioni  da
irrogare  e  le  conseguenti  risorse  da  assegnare  a   titolo   di
premialita', entro il 30 luglio di  ciascun  anno,  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 479,
della legge n. 232 del 2016. 
    Le Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute  ad  inviare,  entro  il
termine  perentorio  di   sessanta   giorni   dall'approvazione   del
rendiconto da parte degli enti locali e, comunque, non  oltre  il  30
giugno 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento dei dati al 31
dicembre 2017 contenuti nel file excel del  monitoraggio  semestrale,
per ciascun ente locale ricadente nel territorio, al fine di renderli
conformi alle risultanze dei rendiconti di gestione. 
    Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare gli enti  nelle
attivita' di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai
fini del conseguimento del saldo e le risultanze  del  rendiconto  di
gestione, verra' reso disponibile  un  «modello  di  controllo  della
congruenza  dei  dati».  Tale  modello   mettera'   a   confronto   -
evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello  del
monitoraggio riferito al 31 dicembre 2017 (MONIT/17)  e  nel  modello
della Certificazione 2017  (cella  2  della  «Certif.  2017»  e  dati
«Certif.  2017/A»)  e  le  informazioni  riferite  al  rendiconto  di
gestione 2017, trasmesse, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto
legislativo n. 118 del 2011, alla banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche (BDAP). 
    Si rammenta che gli enti locali che  non  rispettano  il  termine
previsto per l'approvazione del rendiconto e  il  termine  di  trenta
giorni dalla approvazione per l'invio dei relativi  dati  alla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati  aggregati  per  voce
del piano dei  conti  integrato,  non  possono  procedere,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016, ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di  stipulare  contratti
di servizio con soggetti privati  che  si  configurino  come  elusivi
della disposizione del precedente periodo. 
    L'applicazione della sanzione decorre  dal  giorno  successivo  a
quello dei termini previsti  per  l'approvazione  del  rendiconto  di
gestione e per l'invio delle relative informazioni  alla  Banca  dati
delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. 
    Infine, nel caso in cui il mancato conseguimento  del  saldo  sia
accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno  seguente  a
quello cui la  violazione  si  riferisce,  ai  sensi  del  comma  477
dell'art. 1  della  legge  n.  232  del  2016,  l'applicazione  delle
sanzioni avviene nell'anno successivo a  quello  della  comunicazione
del mancato conseguimento del predetto saldo. Gli  enti  locali  sono
tenuti a comunicare  l'inadempienza  mediante  l'invio  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato -  di  una  nuova  certificazione  entro  trenta
giorni dall'accertamento della violazione. 
E. PREMIALITA' 
    Il comma 479, lettere b), c) e d), dell'art.  1  della  legge  di
bilancio 2017, in attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 243
del 2012, introduce, a decorrere dall'anno 2018, un sistema  premiale
in favore degli enti locali che, oltre a rispettare il saldo  di  cui
al comma 466 - e a condizione di rispettare i  termini  perentori  di
invio della certificazione di cui ai commi 470 e 473: 
      conseguono un saldo  finale  di  cassa  non  negativo,  tra  le
entrate finali e le spese finali; 
      lasciano spazi  finanziari  inutilizzati  in  misura  inferiore
all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali. 
    Gli incentivi sono di due tipi: una premialita'  economica  e  un
alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare: 
      b) alle citta' metropolitane, alle province e  ai  comuni,  che
rispettano il saldo di cui al comma 466 e  che  conseguono  un  saldo
finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali,
sono assegnate, separatamente per ciascun comparto, con  decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  luglio  di
ciascun anno, le eventuali  risorse  derivanti  dalla  riduzione  del
Fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale e dai versamenti e recuperi,  effettivamente  incassati,  di
cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione
di  investimenti.  L'ammontare  delle  risorse  per  ciascuna  citta'
metropolitana, provincia e comune  e'  determinato  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le citta' metropolitane,
le province e i comuni che conseguono il saldo finale  di  cassa  non
negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  le  informazioni
concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al  comma
466 e  la  certificazione  dei  relativi  risultati,  in  termini  di
competenza e in termini di cassa, secondo le modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 469 (decreto monitoraggio); 
      c) le citta' metropolitane che rispettano il saldo  di  cui  al
comma 466, lasciando spazi finanziari  inutilizzati  inferiori  all'1
per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio  nel
quale e' rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo,
innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui  all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  del  10  per
cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28; 
      d) i comuni che rispettano  il  saldo  di  cui  al  comma  466,
lasciando spazi finanziari inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento
degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel  quale  e'
rispettato il medesimo saldo,  innalzano,  nell'anno  successivo,  la
percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato  dal  25
per cento di quella relativa al medesimo personale cessato  nell'anno
precedente (turnover), stabilita  al  primo  periodo  del  comma  228
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al  90  per  cento,
qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno  precedente  sia
inferiore  al  rapporto  medio  dipendenti-popolazione   per   classe
demografica, come definito triennalmente con il decreto del  Ministro
dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico degli enti
locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico