Allegato «D» INDICE TITOLO I - STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO Art. 1 Natura, sede e durata del Consorzio Art. 2 Consorziati Art. 3 Oggetto del Consorzio Art. 4 Quote di partecipazione al Consorzio Art. 5 Fondo consortile - Fondi di riserva Art. 6 Finanziamento delle attivita' del Consorzio Art. 7 Diritti e obblighi consortili TITOLO II - ORGANI Art. 8 Organi del Consorzio Art. 9 Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria Art. 10 Funzionamento dell'Assemblea ordinaria Art. 11 Assemblea straordinaria Art. 12 Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione Art. 13 Funzionamento del Consiglio di amministrazione Art. 14 Presidente e Vicepresidente Art. 15 Collegio sindacale Art. 16 Revisione legale dei conti Art. 17 Direttore generale TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI Art. 18 Esercizio finanziario - Bilancio Art. 19 Regolamenti consortili Art. 20 Rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi - Conai Art. 21 Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni Art. 22 Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati Art. 23 Liquidazione - Scioglimento del Consorzio Art. 24 Vigilanza Art. 25 Norma finale STATUTO Art. 1. Natura, sede e durata del Consorzio 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede in Milano il Consorzio denominato «Consorzio nazionale imballaggi alluminio» ovvero, in forma abbreviata, «CIAL» con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3. 2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio in via sussidiaria all'attivita' di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente ne' indirettamente il fondamentale diritto alla liberta' d'iniziativa economica individuale. 3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100 e puo' essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione. 4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalita' indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. 5. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e' regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli dal 2602 al 2615-bis del codice civile. 6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto. 7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.