(Allegato «D»-art. 11)
                              Art. 11. 
                       Assemblea straordinaria 
 
    1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita, in  prima
convocazione,   quando   i    consorziati    partecipanti    presenti
rappresentano  almeno  i  due  terzi  delle  quote   complessive   di
partecipazione al Consorzio, e delibera con la  maggioranza  dei  due
terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione  e
con il  medesimo  ordine  del  giorno  l'Assemblea  straordinaria  e'
validamente costituita quando  i  consorziati  partecipanti  presenti
rappresentano  almeno   la   meta'   delle   quote   complessive   di
partecipazione al Consorzio, e delibera con almeno i  due  terzi  dei
voti presenti, anche per delega. 
    2. L'Assemblea straordinaria delibera: 
      a) sulle modificazioni da apportare  al  presente  statuto.  Le
deliberazioni   di   modifica   dello   statuto    sono    sottoposte
all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente,  della   tutela   del
territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico; 
      b)  sull'approvazione  dei  regolamenti  consortili   e   sulle
relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; 
      c)  sull'eventuale  scioglimento   anticipato   del   Consorzio
nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo
ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 
    3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.
10 in materia di Assemblea ordinaria.