(Allegato «D»-art. 12)
                               Art. 12 
       Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione si compone di 10 componenti. I
componenti   del   Consiglio   di   amministrazione    sono    eletti
dall'Assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine: 
      a) 3 componenti in rappresentanza della categoria Produttori; 
      b)   3   componenti   in   rappresentanza    della    categoria
Trasformatori; 
      c) 1 componente in rappresentanza della categoria Utilizzatori; 
      d) 3 componenti in rappresentanza della categoria  Recuperatori
e Riciclatori; 
    di cui: 
      d.1) almeno 1 componente in rappresentanza della sottocategoria
Recuperatori; 
      d.2) almeno 1 componente in rappresentanza della sottocategoria
Riciclatori. 
    2. In caso di partecipazione al consorzio anche dei  Recuperatori
e Riciclatori, previo  accordo  con  gli  altri  consorziati,  dovra'
essere  garantita  l'eguaglianza  del  numero  dei   consiglieri   in
rappresentanza della categoria Recuperatori e Riciclatori con  quella
della categoria Produttori. Al fine di  garantire  detta  uguaglianza
l'ultimo  componente  della  categoria  d)  viene   attribuito   alla
sottocategoria avente  il  maggior  numero  di  imprese  aderenti  al
Consorzio. 
    3. All'elezione dei membri del Consiglio  di  amministrazione  si
procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria
di consorziati. I singoli consorziati votano per  i  candidati  della
lista  della  categoria  cui  appartengono.  Con  il  regolamento  da
adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19  sono  determinate  le
modalita' ed i sistemi di voto. 
    4. Il  Consiglio  di  amministrazione  si  considera  validamente
costituito anche con un numero di componenti inferiore a  10  purche'
risultino eletti i consiglieri in rappresentanza delle categorie  dei
Produttori,  dei  Trasformatori   anche   se   le   categorie   degli
Utilizzatori e dei Recuperatori e Riciclatori,  non  eleggessero  per
qualsiasi motivo i propri rappresentanti  in  seno  al  Consiglio  di
amministrazione. 
    5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione  partecipano  i
componenti del Collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il
direttore generale del Consorzio. 
    6. Il Consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha
facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per
l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo
esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione: 
      a.  nomina  fra  i  propri  componenti  il  Presidente  ed   il
Vicepresidente; 
      b. salvo quanto previsto all'art. 14,  comma  3,  determina  le
funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative   al   Presidente,   al
Vicepresidente ed al Direttore generale; 
      c. convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno; 
      d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante
aggiornamento; 
      e.  definisce  la  ripartizione  delle  quote  Assembleari   in
conformita' alle disposizioni del presente  statuto  e  dell'apposito
regolamento; 
      f.  redige  il  bilancio  consuntivo  annuale,  da   sottoporre
all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve  essere
trasmesso al Conai; 
      g.  redige  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi   dell'art.
2615-bis codice civile; 
      h. approva il bilancio preventivo annuale e triennale entro  il
30 settembre. Il bilancio preventivo annuale deve essere trasmesso al
Conai, al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
mare e al Ministero dello sviluppo economico. 
      i.  definisce  annualmente  il   fabbisogno   finanziario   del
Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina  l'entita'  degli
eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma  2,  lettera
a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalita'  del  relativo
versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone  e
approva la documentazione da fornire  al  Conai,  di  accompagnamento
alle eventuali richieste di  adeguamento  del  contributo  ambientale
Conai di cui al comma 8  dell'art.  224  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
      j. predispone il piano specifico di prevenzione e  di  gestione
previsto al precedente art. 3, comma 10, da sottoporre  all'Assemblea
per l'approvazione; 
      k. adotta gli schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative
modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; 
      l. adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita'  del
Consorzio; 
      m. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale
ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di  accordi  e
di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6; 
      n. delibera la stipulazione di tutti gli atti  e  contratti  di
ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli  relativi  al
rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione
d'opera professionale; 
      o. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3; 
      p.  nomina  e  revoca  il  direttore  generale  del   Consorzio
stabilendone il compenso; 
      q. determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e  le
modalita' della gestione amministrativa interna; 
      r.  delibera  sulle  richieste   di   adesione   al   Consorzio
verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e  curando  la
riscossione  delle   quote   e   dei   contributi   dovuti   all'atto
dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di  ammissione
deve essere motivata e comunicata al Conai; 
      s.  vigila   sull'esatto   adempimento   degli   obblighi   dei
consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione  di
eventuali sanzioni e la relativa entita'; 
      t. autorizza il Presidente  o  il  Vicepresidente  a  conferire
procure per singoli atti o categorie di atti; 
      u. compie tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli
che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano
riservati ad altri organi del Consorzio; 
      v. delibera su atti e iniziative opportuni  per  assicurare  il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  Conai,
gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed  operanti  ai
sensi degli articoli 223 e  224  del  citato  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
      w. delibera sull'esclusione dei consorziati; 
      x. approva le candidature da sottoporre all'Assemblea del Conai
per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   Consiglio   di
amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento Conai; 
      y.  approva  il  testo  dell'allegato  tecnico  relativo   agli
imballaggi e rifiuti di  imballaggio  in  alluminio  dell'accordo  di
programma quadro stipulato dal  Conai  con  l'Associazione  nazionale
comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI)  o
con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224,  comma  5,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      z. approva il testo della  convenzione  da  stipularsi  con  il
Conai per l'attribuzione del contributo  ambientale,  quale  prevista
dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
      aa. propone  all'Assemblea  straordinaria  le  modifiche  dello
statuto. 
    7. Il Consiglio di amministrazione puo': 
      avvalersi   del   supporto   consultivo   delle    associazioni
rappresentative  dei  settori  imprenditoriali  di  riferimento   dei
consorziati; 
      costituire  uno  o  piu'  comitati  consultivi,   cui   possono
partecipare le imprese consorziate; 
      nominare un Comitato esecutivo, determinando il numero dei suoi
componenti, la composizione dello stesso, le relative  funzioni  e  i
poteri eventualmente delegati. 
    8. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il
Consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  Presidente  e  al
Vicepresidente talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i
limiti della delega. Il Consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'
affidare al Presidente o al Vicepresidente o al  direttore  generale,
specifici incarichi. 
    9. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio
ne gli altri adempimenti indicati al comma 6 alla lettera f. 
    10. Delibera circa la composizione e i criteri  di  funzionamento
dell'Organo di Vigilanza, ai sensi del decreto legislativo  8  giugno
2001 n. 231.