Art. 15 
 
            Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto 
                   degli impegni o altri obblighi 
 
  1. Ai fini  e  per  gli  effetti  dell'art.  35,  paragrafo  2  del
regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea,  in  caso  di
mancato rispetto: 
  a) degli impegni ai quali e' subordinata la concessione  dell'aiuto
per le misure connesse alla superficie e agli animali del regolamento
(UE) n. 1305/2013, 
  b) oppure  se  pertinenti,  degli  altri  obblighi  dell'operazione
stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione  nazionale
ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare  per
quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti
minimi  relativi   all'uso   dei   fertilizzanti   e   dei   prodotti
fitosanitari, come i «criteri di mantenimento della superficie in uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  18
novembre 2014, n. 6513 e infine, come l'«attivita' agricola  minima»,
di cui allo stesso decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513; 
si applica per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una  riduzione
o l'esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del
pagamento, dell'importo complessivo dei  pagamenti  ammessi  o  delle
domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento  e  per
la coltura, il gruppo  di  colture,  la  tipologia  di  operazione  o
parcella di riferimento a cui si riferiscono gli impegni violati;  la
violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche  degli
importi  degli  anni  precedenti,  ove  dimostrato  che   la   stessa
violazione sia avvenuta anche  in  tali  anni.  I  «requisiti  minimi
relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti  fitosanitari»,  ai
sensi degli articoli 28 e 29 del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e
dell'art.  39  del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005   e   successive
modificazioni ed  integrazioni,  i  «criteri  di  mantenimento  della
superficie in uno stato idoneo al  pascolo  o  alla  coltivazione»  e
l'«attivita' agricola minima», di cui al decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali del 18  novembre  2014,  n.
6513, si  applicano,  alla  Superficie  Oggetto  d'Impegno  (SOI)  in
accordo con quanto stabilito dai documenti programmatori regionali. 
  2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 3%, del
5% o del 10% ed e' determinata  in  base  alla  gravita',  entita'  e
durata  di  ciascuna  violazione,  secondo  le   modalita'   di   cui
all'Allegato 4. 
  3. Rimane impregiudicata la possibilita' di sospendere la  sanzione
se e' prevedibile che il beneficiario ponga rimedio  all'inadempienza
entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del  regolamento
(UE) n. 640/2014.