Art. 23 
 
      Procedure e adempimenti per il regime di condizionalita' 
 
  1.  Le  Regioni  e  Province  autonome   specificano   con   propri
provvedimenti, entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  l'elenco  degli  impegni  applicabili  a  livello
territoriale ai sensi dell'art. 3  e  dell'Allegato  1  del  presente
decreto. Per le annualita' successive, qualora intervengano modifiche
ed integrazioni dell'Allegato 1 al presente decreto, entro 60  giorni
dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni e Province
autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli  impegni
applicabili  a  livello  territoriale  ai   sensi   dell'art.   3   e
dell'Allegato 1, ove modificato. 
  2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalita', di
verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto,  di
garantire la controllabilita' degli elementi d'impegno stabiliti,  le
Regioni e Province autonome trasmettono preventivamente le  bozze  di
lavoro al Mipaaf che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni
e Province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente,
con gli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 2 dell'art.  11
del presente decreto,  e  le  Amministrazioni  competenti  a  livello
regionale e nazionale. 
  3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province  autonome,
emanati in applicazione  del  comma  1  o  in  assenza  di  specifici
interventi delle stesse, previsti nell'Allegato 1, si  applicano  gli
impegni indicati nell'Allegato medesimo. 
  4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle
eventuali modifiche allo stesso, Agea  coordinamento  stabilisce  con
circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione,  nonche'
i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di  verifica
del rispetto degli impegni. Agea invia la  bozza  di  circolare  alle
Regioni e alle Provincie autonome, acquisendone il  parere  entro  30
giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato di cui all'art.
11, per le finalita' stabilite nel  medesimo  articolo  del  presente
decreto. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, Agea  emana
la circolare.