Art. 3 Commissione per il Sistema museale nazionale 1. Presso la DG Musei opera la commissione per il Sistema museale nazionale, di seguito «commissione», che svolge le attivita' di cui all'art. 4, comma 2, i compiti per l'accreditamento di cui all'art. 6, nonche' formula proposte per lo sviluppo e la promozione del sistema nazionale e per l'aggiornamento dei livelli di cui all'art. 1. 2. La commissione, nominata con decreto del Ministro, e' presieduta dal Direttore generale Musei ed e' composta dal presidente del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura, da quattro rappresentanti designati dal Ministro, da sei rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, e da due rappresentanti designati da ICOM Italia. Ai lavori della commissione possono essere invitati a partecipare rappresentanti designati da organizzazioni e associazioni di categoria che hanno accordi con la DG Musei. 3. I componenti della commissione sono scelti tra personalita' di comprovata qualificazione professionale in materia di musei e altri luoghi della cultura e durano in carica quattro anni, rinnovabili. La partecipazione alla commissione non da' titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennita' e altri emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute della commissione. 4. L'organizzazione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Direttore generale Musei; la commissione puo' articolare i propri lavori in due o piu' sottocommissioni. La commissione opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.