Art. 12 
 
 
                  Attivita' economiche e produttive 
 
  1. L'attivita' di ricognizione comprende: 
    a) fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli
impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati  e  per  i
quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra  i  danni  subiti  e
l'evento; 
    b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati
e prodotti finiti, danneggiati  o  distrutti  a  causa  degli  eventi
eccezionali e non piu' utilizzabili. 
  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
per  i  beni  di  cui  al   comma   1,   lettera   a)   avviene   con
autocertificazione della stima del danno e  dell'eventuale  copertura
assicurativa, indicando la misura del  risarcimento  del  danno,  ove
riconosciuto dall'assicurazione, in  conseguenza  del  sinistro  e  i
premi sostenuti nel quinquennio precedente.