Art. 6 
 
 
                          Materiali litoidi 
 
  1. I materiali litoidi e vegetali  rimossi  dal  demanio  idrico  e
marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in  attuazione
dell'art. 1, comma 3, della presente ordinanza,  possono,  in  deroga
all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993,  n.  275,  essere
ceduti,  a  compensazione  degli  oneri  di  trasporto  e  di   opere
idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane
o pedemontane, oppure puo'  essere  prevista  la  compensazione,  nel
rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi  delle  attivita'
inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali  con  il  valore  del
materiale estratto riutilizzabile,  da  valutarsi,  in  relazione  ai
costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla  base
dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi  asportati,  il
Responsabile unico del procedimento assicura al Commissario  delegato
la corretta valutazione del valore assunto, nonche' dei  quantitativi
e della tipologia del materiale da asportare, oltre che  la  corretta
contabilizzazione dei relativi volumi.