Art. 7 
 
 
         Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 
                  del decreto legislativo n. 1/2018 
 
  1.  Il  Commissario  delegato  provvede  all'istruttoria   per   la
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39  e  40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  per  gli  interventi
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione  civile
iscritte nell'elenco territoriale della Regione Veneto, impiegate  in
occasione dell'emergenza di cui  alla  presente  ordinanza  entro  il
limite massimo di € 100.000,00.  Gli  esiti  delle  istruttorie  sono
trasmessi al Dipartimento della protezione  civile  che,  esperiti  i
previsti procedimenti di verifica, autorizza il Commissario  delegato
a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere  sulle
risorse finanziarie di cui all'art. 3.