Art. 3 
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2018 di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)  per  i  comuni  delle
  regioni a statuto ordinario. 
 
  1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante per l'anno 2018  ai  comuni
delle regioni a statuto ordinario e' effettuato prendendo come valore
di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta'
comunale per l'anno 2017, calcolato al  lordo  dell'applicazione  per
l'anno 2017 dei meccanismi  perequativi  di  cui  all'art.  1,  comma
380-quater, della legge n. 228 del 2012. Il valore di cui al  periodo
precedente e' rettificato degli importi derivanti: 
    a) dagli effetti, per l'anno 2018, delle correzioni  puntuali  di
cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2018; 
    b) dall'applicazione per l'anno 2018 delle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n.
190; 
    c) dall'applicazione dall'anno 2018  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 47, comma 9,  lettera  a),  secondo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge n. 232 del 2016, il 45 per  cento  della  quota  del  Fondo  di
solidarieta'  comunale  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a)
relativa,  per  l'anno  2018,  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo,
e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni  sulla  base  della
differenza tra le capacita' fiscali, considerate nella misura del  50
per cento di cui  al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 16 novembre 2017 ed i  fabbisogni  standard  approvati  dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard  nella  seduta  del  13
settembre 2017. 
  3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo
di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. 
  4. Per l'anno 2018 l'importo risultante dall'applicazione dei commi
2 e 3 e' rettificato con l'applicazione  del  correttivo  di  cui  al
comma 449, lettera d-bis), dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. A
tale fine sono utilizzate,  nel  limite  di  14.000.000,00  euro,  le
risorse di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a)  e,  nel  limite  di
11.000.000,00 euro, le risorse di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
c). 
  5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  4  e'
riportato nell'allegato 2. 
  6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2018
i dati di cui al presente articolo si intendono  riferiti  ai  comuni
preesistenti.