Art. 11 Adempimenti e verifiche dell'impresa sugli sconti obbligatori 1. Ai fini dei compiti assegnati dall'art. 272 degli Atti delegati e dall'art. 30-sexies, comma 1, lettera g), del Codice, la funzione attuariale, per ciascun settore tariffario: a) verifica l'impatto dell'applicazione dei criteri e delle modalita' di cui al capo II sulla politica di sottoscrizione dell'impresa e valuta, in coerenza con tali criteri e modalita', l'adeguatezza dell'entita' degli sconti obbligatori; b) redige, ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto, una relazione nella quale descrive le attivita' svolte ai fini degli adempimenti di cui alla lettera a), indicando altresi' le motivazioni sottostanti alla scelta dell'impresa. Le risultanze di tali attivita' sono riportate all'organo amministrativo, con separata evidenza, nell'ambito della relazione di cui all'art. 272, comma 8, degli Atti delegati. 2. Con riguardo allo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui alla sezione II, la funzione attuariale verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall'impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, dandone evidenza nella relazione di cui al comma 1, lettera b). 3. La funzione di verifica della conformita', ai fini di cui agli articoli 270 degli Atti delegati e 30-quater del Codice, conservando opportuna evidenza: a) verifica la corrispondenza del processo di determinazione dell'impresa per la definizione degli sconti obbligatori alle disposizioni del presente regolamento; b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate dall'impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a).