Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74  e  dalla  legge  4  agosto
2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE. In  aggiunta,
si intende per: 
    a)  «assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore»:  l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo  10,  diversi
dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2,  comma  3,  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    b)  «Atti  delegati»:  il  regolamento  delegato  2015/35   della
Commissione  del  10  ottobre  2014,  che  integra  la  direttiva  n.
2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e riassicurazione; 
    c) «Codice»: il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla
legge 4 agosto 2017, n. 124; 
    d) «impresa»: l'impresa di assicurazione  autorizzata  in  Italia
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'
civile derivante dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  nonche'
l'impresa di assicurazione avente  sede  legale  in  un  altro  Stato
membro dello Spazio economico europeo (S.E.E.), abilitata  in  Italia
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'
civile auto in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi; 
    e) «lavoro diretto italiano»:  tutti  i  contratti  stipulati  da
imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di  quelli  stipulati
da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; 
    f) «premio puro»: prodotto  tra  frequenza  sinistri  e  relativo
costo medio; 
    g) «premio di tariffa»: si ottiene sommando il premio  puro  e  i
caricamenti; 
    h) «province elencate»:  lista  delle  province  di  cui  all'art
132-ter, comma 3, del Codice, pubblicata dall'IVASS e aggiornata  con
cadenza almeno biennale; 
    i) «province non elencate»: province non appartenenti all'insieme
delle «province elencate»; 
    l) «scatola nera»: strumento hardware, denominato scatola nera  o
equivalente, o ulteriori dispositivi,  individuati  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dello sviluppo economico, installato  sul  veicolo  e  che,
attraverso  una  dotazione  software  e'  in  grado   di   registrare
l'attivita'  del  veicolo  e  trasmettere  i  relativi  dati  a  fini
assicurativi, di cui all'art.  132-ter,  comma  1,  lettera  b),  del
Codice e che risponde ai requisiti di cui alle relative  disposizioni
di attuazione e alle altre norme rilevanti in materia; 
    m) «veicolo»: tutte  le  macchine  di  qualsiasi  specie  guidate
dall'uomo, che circolano sulle strade, come classificate dal  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice  della  strada),  soggette
all'obbligo di assicurazione della responsabilita'  civile  derivante
dalla loro circolazione.