Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE. In aggiunta, si intende per: a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124; d) «impresa»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nonche' l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (S.E.E.), abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi; e) «lavoro diretto italiano»: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; f) «premio puro»: prodotto tra frequenza sinistri e relativo costo medio; g) «premio di tariffa»: si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti; h) «province elencate»: lista delle province di cui all'art 132-ter, comma 3, del Codice, pubblicata dall'IVASS e aggiornata con cadenza almeno biennale; i) «province non elencate»: province non appartenenti all'insieme delle «province elencate»; l) «scatola nera»: strumento hardware, denominato scatola nera o equivalente, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, installato sul veicolo e che, attraverso una dotazione software e' in grado di registrare l'attivita' del veicolo e trasmettere i relativi dati a fini assicurativi, di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettera b), del Codice e che risponde ai requisiti di cui alle relative disposizioni di attuazione e alle altre norme rilevanti in materia; m) «veicolo»: tutte le macchine di qualsiasi specie guidate dall'uomo, che circolano sulle strade, come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), soggette all'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla loro circolazione.