Art. 6 Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio 1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto nei casi di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice, per ciascun settore tariffario l'impresa verifica, per gli ultimi tre anni, la sussistenza nel proprio portafoglio di una diminuzione del premio puro, calcolato in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa, per l'insieme dei contratti che prevedono l'installazione di almeno uno dei seguenti meccanismi elettronici: a) scatola nera o altro meccanismo elettronico che registra l'attivita' del veicolo; b) meccanismo elettronico che impedisce l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione del veicolo. 2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato. 3. Per ciascun settore tariffario, la percentuale di sconto e' calcolata dall'impresa in linea con la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che hanno stipulato contratti con e senza i meccanismi elettronici di cui al comma 1 e non puo' essere ridotta per tener conto degli eventuali costi di installazione e gestione dei medesimi. 4. Nel caso di ispezione preventiva del veicolo di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettera a), del Codice, l'impresa applica la percentuale di sconto determinata ai sensi della presente sezione.