Art. 6 
 
                         Criteri di calcolo 
                      dello sconto obbligatorio 
 
  1. Ai fini della determinazione della  percentuale  di  sconto  nei
casi di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettere b) e c),  del  Codice,
per ciascun settore tariffario l'impresa verifica, per gli ultimi tre
anni, la sussistenza nel proprio portafoglio di una  diminuzione  del
premio puro,  calcolato  in  coerenza  con  le  basi  tecniche  e  le
metodologie attuariali utilizzate per la definizione  della  tariffa,
per l'insieme dei contratti che prevedono l'installazione  di  almeno
uno dei seguenti meccanismi elettronici: 
    a) scatola nera  o  altro  meccanismo  elettronico  che  registra
l'attivita' del veicolo; 
    b)  meccanismo  elettronico  che  impedisce  l'avvio  del  motore
qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso  alcolemico  superiore
ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione del veicolo. 
  2. In assenza di dati statisticamente significativi per  effettuare
le verifiche di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e  statistiche
di mercato. 
  3. Per ciascun settore tariffario,  la  percentuale  di  sconto  e'
calcolata dall'impresa in linea con la diminuzione percentuale  media
dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che  hanno
stipulato contratti con e senza i meccanismi elettronici  di  cui  al
comma 1 e non puo' essere ridotta per  tener  conto  degli  eventuali
costi di installazione e gestione dei medesimi. 
  4. Nel caso di ispezione preventiva del  veicolo  di  cui  all'art.
132-ter, comma 1,  lettera  a),  del  Codice,  l'impresa  applica  la
percentuale di sconto determinata ai sensi della presente sezione.