Art. 7 Condizioni per l'applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo 1. L'impresa, ai fini dell'applicazione dello sconto di cui all'art. 132-ter, comma 4, del Codice, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 132-ter, comma 4, del Codice, ivi compresa la residenza del proprietario del veicolo in una delle province individuate nell'allegato 1.