Art. 7 
 
                    Condizioni per l'applicazione 
                dello sconto obbligatorio aggiuntivo 
 
  1.  L'impresa,  ai  fini  dell'applicazione  dello  sconto  di  cui
all'art. 132-ter, comma 4, del  Codice,  in  sede  di  stipula  o  di
rinnovo  di  un  contratto  di   assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, verifica preliminarmente la sussistenza delle  condizioni  di
cui all'art. 132-ter, comma 4, del Codice, ivi compresa la  residenza
del proprietario  del  veicolo  in  una  delle  province  individuate
nell'allegato 1.