Art. 4 Immatricolazione. 1. L'immatricolazione dei veicoli di cui all'art. 1 avviene previa verifica nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti che: a) risultino tutti i dati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 ; b) risultino trasmesse in via telematica dall'Agenzia delle entrate, le informazioni disponibili relative all'assolvimento degli obblighi IVA da parte dei soggetti istanti nei confronti dei quali tali obblighi sussistano; c) non risultino, al momento dell'istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all'introduzione sul territorio nazionale dell'autoveicolo. 2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1 non consente di procedere all'immatricolazione. 3. L'immatricolazione di un autoveicolo che in precedenza non ha superato i controlli di cui al comma 1 potra' essere resa procedibile laddove, a seguito di nuova verifica nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti, risultino acquisiti per via telematica i dati di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero rimosse le cause ostative di cui al comma 1, lettera c).