IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Multiservices 2015  -  Societa'
cooperativa» con sede in Roma conclusa in data 27 aprile 2017  e  del
successivo accertamento ispettivo concluso in data 15 settembre  2017
con  la  proposta  di  adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata  a  sanare  nel  termine  di  novanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede
di accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non sanate  e
piu' precisamente: non risultava aggiornato il libro soci;  il  libro
delle assemblee e quello  delle  delibere  dell'amministratore  unico
risultava non istituito; lo statuto sociale non era stato modificato,
piu' precisamente l'art. 6 dello stesso prevede la presenza  di  soci
volontari, figura non prevista  nelle  cooperative  di  produzione  e
lavoro, categoria cui appartiene l'ente; il contributo  di  revisione
riferito al biennio 2015/2016 risultava versato con  un  importo  non
esatto; l'assemblea dei soci nel verbale di approvazione del bilancio
di esercizio 2016 non aveva correttamente deliberato in  merito  alla
destinazione dell'utile d'esercizio ai sensi dell'art. 11 della legge
59/92; 
  Considerato che dalla consultazione del registro delle  imprese  si
e', altresi', riscontrato che la cooperativa non si e' adeguata  alle
previsioni dell'art. l, comma 936 della legge  205  del  27  dicembre
2017 che prevede che le cooperative siano amministrate da  un  organo
collegiale  composto  da  almeno  tre  membri  con   durata   massima
triennale; 
  Vista la nota n. 501313 trasmessa via Pec in data 10 novembre 2017,
con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies  del  codice   civile,   che   non   e'   risultata
regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente; 
  Vista la nota n. 513745 trasmessa in  data  21  novembre  2017  con
raccomandata a/r con la  quale  veniva  comunicato  alla  cooperativa
l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del  codice  civile,  che  e'
stata  restituita  al  mittente   con   la   dicitura   «destinatario
sconosciuto»; 
  Preso atto che, nelle  more  del  perfezionamento  del  decreto  di
gestione commissariale si e' riscontrato, sulla base di una ulteriore
consultazione del  registro  delle  imprese  effettuata  in  data  28
febbraio 2018, che la cooperativa - successivamente  all'invio  delle
citate comunicazioni ministeriali di avvio del procedimento  -  aveva
provveduto alla nomina di un nuovo amministratore unico e a  cambiare
il proprio indirizzo di posta certificata; 
  Ritenuto  opportuno  consentire  comunque   alla   cooperativa   di
partecipare al procedimento, con nota n. 86320 trasmessa via  Pec  in
data 5 marzo 2018, si e' provveduto ad inoltrare al  nuovo  indirizzo
di posta certificata della cooperativa una ulteriore comunicazione di
avvio del procedimento alla quale non e' stato dato riscontro; 
  Considerato assolto l'obbligo di cui alla legge 241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del  Comitato  centrale
per le cooperative di  cui  all'art.  4,  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  78,  in  conseguenza
della recente ricostituzione, con decreto ministeriale  del  9  marzo
2018, della Commissione centrale per  le  cooperative,  disporre  con
urgenza  il  provvedimento  di  gestione  commissariale,  atteso  che
l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie,  il
concreto   perseguimento   delle   finalita'    di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Irene Bertucci; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della  societa'  cooperativa  «Multiservices
2015 - Societa'  cooperativa»  con  sede  in  Roma  C.F.  13628411004
costituita in data 24 novembre 2015, e' revocato.