Art. 2 
 
 
                 Diritti ed obblighi nel Gruppo IVA 
 
  1. Ai sensi dell'art. 70-quinquies, comma 4, del decreto n. 633 del
1972, il Gruppo IVA  assume  gli  obblighi  ed  i  diritti  derivanti
dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto con riferimento  alle  operazioni  per  le  quali  l'imposta
diventa esigibile o il diritto  alla  detrazione  e'  esercitabile  a
partire dalla data in cui ha effetto l'opzione  per  la  costituzione
del Gruppo. 
  2. Il diritto all'acquisto di beni e  servizi  senza  il  pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dall'art. 8, comma 2,  del
decreto n. 633 del 1972, e' esercitato: 
    a) dal Gruppo IVA, anche ove maturato  dai  singoli  partecipanti
nell'anno antecedente l'ingresso; 
    b) dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del Gruppo
IVA, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di  essi  riferibili,
che ne hanno costituito il presupposto. 
  3. Il Gruppo IVA, per effetto della sua  costituzione,  applica  le
disposizioni relative alla rettifica della detrazione di cui all'art.
19-bis2 del decreto n. 633 del 1972 con riferimento alla data in  cui
i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti. 
  4. I  singoli  partecipanti  assumono  gli  obblighi  e  i  diritti
derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di  imposta
sul valore aggiunto con riferimento  alle  operazioni  per  le  quali
l'imposta  diventa  esigibile  o  il  diritto  alla   detrazione   e'
esercitabile anteriormente alla  data  di  ingresso  nel  Gruppo  IVA
ovvero successivamente alla sua cessazione. 
  5. Il credito d'imposta maturato e non utilizzato  dal  Gruppo  IVA
prima della cessazione e' chiesto a rimborso ai  sensi  dell'art.  30
del decreto n. 633 del  1972,  ovvero  computato  in  detrazione  dal
rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella  propria
dichiarazione annuale.