Art. 2 Diritti ed obblighi nel Gruppo IVA 1. Ai sensi dell'art. 70-quinquies, comma 4, del decreto n. 633 del 1972, il Gruppo IVA assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione e' esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo. 2. Il diritto all'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dall'art. 8, comma 2, del decreto n. 633 del 1972, e' esercitato: a) dal Gruppo IVA, anche ove maturato dai singoli partecipanti nell'anno antecedente l'ingresso; b) dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del Gruppo IVA, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno costituito il presupposto. 3. Il Gruppo IVA, per effetto della sua costituzione, applica le disposizioni relative alla rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del decreto n. 633 del 1972 con riferimento alla data in cui i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti. 4. I singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione e' esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo IVA ovvero successivamente alla sua cessazione. 5. Il credito d'imposta maturato e non utilizzato dal Gruppo IVA prima della cessazione e' chiesto a rimborso ai sensi dell'art. 30 del decreto n. 633 del 1972, ovvero computato in detrazione dal rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.