Art. 10 
 
 
Procedura semplificata di presentazione delle istanze  a  favore  dei
  soggetti gia' accreditati presso un'altra regione 
 
  1. I soggetti gia' accreditati presso una regione,  che  presentano
richiesta di  accreditamento  presso  un'altra  regione  o  provincia
autonoma,  devono  dimostrare  esclusivamente   il   possesso   degli
ulteriori requisiti  richiesti  dall'amministrazione  titolare  della
procedura di accreditamento ai sensi dell'art. 7.  In  tal  caso,  la
procedura e' semplificata, non  occorre  produrre  la  documentazione
gia'   fornita   in   sede   di   accreditamento   presso    un'altra
amministrazione e sono assunte come  accertate  le  circostanze  gia'
oggetto di verifica. 
  2.  Tra  le  regioni  e  le  province  autonome   vige,   ai   fini
dell'accreditamento ai servizi  al  lavoro,  il  principio  di  leale
collaborazione  istituzionale.  L'Anpal  garantisce  la  cooperazione
applicativa  dei  diversi  sistemi  di  accreditamento  presenti  sul
territorio.