Art. 10 Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti gia' accreditati presso un'altra regione 1. I soggetti gia' accreditati presso una regione, che presentano richiesta di accreditamento presso un'altra regione o provincia autonoma, devono dimostrare esclusivamente il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dall'amministrazione titolare della procedura di accreditamento ai sensi dell'art. 7. In tal caso, la procedura e' semplificata, non occorre produrre la documentazione gia' fornita in sede di accreditamento presso un'altra amministrazione e sono assunte come accertate le circostanze gia' oggetto di verifica. 2. Tra le regioni e le province autonome vige, ai fini dell'accreditamento ai servizi al lavoro, il principio di leale collaborazione istituzionale. L'Anpal garantisce la cooperazione applicativa dei diversi sistemi di accreditamento presenti sul territorio.