Art. 12 Validita' dell'accreditamento 1. I soggetti accreditati confermano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ogni tre anni all'amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento. 2. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attivita' svolta dai soggetti accreditati, con indicatori specifici sulla performance e sulla qualita' dei servizi.