Art. 12 
 
 
                    Validita' dell'accreditamento 
 
  1. I soggetti accreditati confermano il possesso dei  requisiti  di
cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ogni tre anni  all'amministrazione  che
ha rilasciato l'accreditamento. 
  2. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un sistema  di
monitoraggio  e  valutazione  dell'attivita'  svolta   dai   soggetti
accreditati, con  indicatori  specifici  sulla  performance  e  sulla
qualita' dei servizi.