Art. 15 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri regimi di accreditamento ai  criteri  definiti  dal
presente decreto entro il  termine  di  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore dello stesso. 
  2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, restano validi  i
regimi di accreditamento vigenti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e i soggetti accreditati secondo tali regimi possono
partecipare alle misure finanziate dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, senza soluzione  di  continuita'.  A
seguito dell'adeguamento, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano comunicano ai soggetti accreditati secondo il precedente
regime, le misure da adottare per adeguarsi al nuovo regime. 
  3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  i  soggetti  accreditati  a  operare   con   lo   strumento
dell'assegno  di  ricollocazione  di  cui  all'art.  23  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015 devono possedere i requisiti  di  cui  al
presente decreto e garantire, in ogni sede  operativa,  un'unita'  di
personale con almeno due anni di esperienza nel campo delle politiche
attive del lavoro, che svolga le funzioni di tutor e che affianchi il
destinatario dell'assegno nel suo percorso di ricollocazione. 
  4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 gennaio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 347