Art. 15 Disposizioni transitorie e finali 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri regimi di accreditamento ai criteri definiti dal presente decreto entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, restano validi i regimi di accreditamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i soggetti accreditati secondo tali regimi possono partecipare alle misure finanziate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, senza soluzione di continuita'. A seguito dell'adeguamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano ai soggetti accreditati secondo il precedente regime, le misure da adottare per adeguarsi al nuovo regime. 3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti accreditati a operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015 devono possedere i requisiti di cui al presente decreto e garantire, in ogni sede operativa, un'unita' di personale con almeno due anni di esperienza nel campo delle politiche attive del lavoro, che svolga le funzioni di tutor e che affianchi il destinatario dell'assegno nel suo percorso di ricollocazione. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2018 Il Ministro: Poletti Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 347