Art. 3 Destinatari 1. Le disposizioni di cui al capo II del presente decreto si applicano ai soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per i servizi per il lavoro. 2. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le potesta' attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle riconducibili all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento, devono prevedere i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 per l'accreditamento ai servizi per il lavoro e porre in essere le attivita' di controllo collegate. 3. I soggetti accreditati vengono iscritti, a cura della Regione o della Provincia autonoma, nell'albo nazionale dei soggetti accreditati istituito dall'Anpal in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.