Art. 2 Con successivo provvedimento, la direzione generale competente provvede, per ogni intervento di cui all'allegato 1, alla ripartizione del contributo in annualita', sulla base della documentazione istruttoria e dei cronoprogrammi che le Amministrazioni beneficiarie dovranno trasmettere entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.