Art. 2 
 
  Con successivo  provvedimento,  la  direzione  generale  competente
provvede,  per  ogni  intervento  di   cui   all'allegato   1,   alla
ripartizione  del  contributo  in  annualita',   sulla   base   della
documentazione   istruttoria   e   dei    cronoprogrammi    che    le
Amministrazioni  beneficiarie  dovranno  trasmettere  entro  sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del presente decreto.