Art. 3 
 
  Gli interventi di  cui  all'art.  1  sono  attuati  sulla  base  di
convenzioni stipulate con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi e il trasporto  pubblico  locale,  nelle  quali  sono  definiti
modalita' ed obblighi  relativi  all'attuazione  degli  interventi  e
all'erogazione dei contributi.