Art. 4 
 
  Le risorse di cui all'art.  1  si  intendono  revocate  qualora  il
soggetto beneficiario non provveda  all'assunzione  dell'obbligazione
giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori  entro  il  31
dicembre 2020. 
  Le risorse si intendono, altresi', revocate  nel  caso  di  mancato
rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2, dovuto a fatti o  atti
che  impediscano   l'utilizzo   delle   risorse   disponibili   entro
ventiquattro  mesi  dal   termine   previsto   per   la   conclusione
dell'intervento. 
 
    Roma, 2 marzo 2018 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018 
Ufficio di controllo atti del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare reg. n. 1, foglio n. 493