Art. 4 Le risorse di cui all'art. 1 si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2020. Le risorse si intendono, altresi', revocate nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2, dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili entro ventiquattro mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento. Roma, 2 marzo 2018 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018 Ufficio di controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare reg. n. 1, foglio n. 493