Art. 3 Criteri e quote di ripartizione 1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto sono ripartite sulla base delle richieste regionali che tengono conto dei danni subiti dalle imprese a seguito dell'adozione, da parte delle autorita' competenti, di misure di protezione e sorveglianza contro l'influenza aviaria, che comportano limitazioni nella movimentazione degli animali e delle merci derivate nelle zone interessate, nonche' della perdita di reddito dovuta a difficolta' di ripopolamento, a seguito di provvedimenti disposti dall'autorita' sanitaria competente; al trasferimento delle risorse si provvede mediante le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004. 2. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono ripartite in base alla classificazione delle regioni e delle province autonome ad alto o basso rischio di introduzione e diffusione di influenza aviaria e all'assegnazione ad ognuna di un determinato livello di rischio, effettuata alla data del 1° gennaio 2018 dall'IZSVe-CRN influenza aviaria - sulla base dell'analisi dei dati afferenti ai seguenti parametri, raccolti negli ultimi cinque anni: a) la situazione epidemiologica, in particolare per quanto riguarda: 1. l'individuazione di virus dell'influenza aviaria nei volatili selvatici; 2. la conferma di focolai di influenza aviaria in aziende che detengono pollame; b) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' nelle aziende, in particolare: 1. l'ubicazione delle aziende nelle aree di svernamento degli uccelli acquatici; 2. la distanza delle aziende da zone umide; c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita', in particolare in caso di: 1. zona caratterizzata da elevata densita' di aziende avicole tenuto conto del numero dei capi, distinti per specie, registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica alla data del 31 dicembre 2017; 2. elevata circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonche' degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende; d) i risultati del programma di sorveglianza di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 9 del 2010. 3. Gli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, calcolati in funzione dello specifico livello di rischio assegnato ad ognuna di esse, secondo le modalita' previste dal precedente comma 2, sono indicati nella tabella di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.