Art. 3 
 
 
                   Criteri e quote di ripartizione 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto sono
ripartite sulla base delle richieste regionali che tengono conto  dei
danni subiti dalle imprese a seguito dell'adozione,  da  parte  delle
autorita' competenti, di misure di protezione e  sorveglianza  contro
l'influenza aviaria, che comportano limitazioni nella  movimentazione
degli animali e delle merci derivate nelle zone interessate,  nonche'
della perdita di reddito dovuta a  difficolta'  di  ripopolamento,  a
seguito   di   provvedimenti   disposti   dall'autorita'    sanitaria
competente; al trasferimento delle risorse si  provvede  mediante  le
procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004. 
  2. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono  ripartite  in  base
alla classificazione delle regioni e delle province autonome ad  alto
o basso rischio di introduzione e diffusione di influenza  aviaria  e
all'assegnazione ad ognuna di  un  determinato  livello  di  rischio,
effettuata alla data del 1°  gennaio  2018  dall'IZSVe-CRN  influenza
aviaria - sulla base dell'analisi  dei  dati  afferenti  ai  seguenti
parametri, raccolti negli ultimi cinque anni: 
    a)  la  situazione  epidemiologica,  in  particolare  per  quanto
riguarda: 
      1.  l'individuazione  di  virus  dell'influenza   aviaria   nei
volatili selvatici; 
      2. la conferma di focolai di influenza aviaria in  aziende  che
detengono pollame; 
    b) i fattori di rischio di introduzione dei virus  dell'influenza
aviaria ad alta patogenicita' nelle aziende, in particolare: 
      1. l'ubicazione delle aziende nelle aree di  svernamento  degli
uccelli acquatici; 
      2. la distanza delle aziende da zone umide; 
    c)  ulteriori  fattori  di  rischio  di  diffusione   dei   virus
dell'influenza aviaria ad alta patogenicita', in particolare in  caso
di: 
      1. zona caratterizzata da elevata densita' di  aziende  avicole
tenuto conto del numero dei capi,  distinti  per  specie,  registrati
nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica alla data del  31
dicembre 2017; 
      2. elevata circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno
di aziende e tra aziende, nonche'  degli  altri  contatti  diretti  e
indiretti tra le aziende; 
    d) i risultati del programma di sorveglianza di  cui  all'art.  3
del decreto legislativo n. 9 del 2010. 
  3. Gli importi assegnati a ciascuna regione e  provincia  autonoma,
calcolati in funzione dello specifico livello di rischio assegnato ad
ognuna di esse, secondo le modalita' previste dal precedente comma 2,
sono indicati nella tabella di cui all'allegato  C,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.