Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con successivo decreto del Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali,  da   adottarsi   entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  dettagliate  le
disposizioni applicative degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  a),  del  presente  decreto,   le   relative   informazioni,
necessarie per la comunicazione alla Commissione europea  del  regime
di  aiuto,  nonche'  le  disposizioni  necessarie  a   garantire   la
demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 220 del
regolamento (CE) n. 1308/2013. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 marzo 2018 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Lorenzin         
 
Il Ministro delle politiche agricole 
       alimentari e forestali        
              Martina                

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 673