Art. 6 Disposizioni finali 1. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettagliate le disposizioni applicative degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, le relative informazioni, necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto, nonche' le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2018 Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 673