(Statuto-art. 1)
                                                             Allegato 
 
STATUTO DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE  DI  COMMERCIO,  INDUSTRIA,
  ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (UNIONCAMERE) 
 
                               Art. 1. 
 
         Natura giuridica, adesioni, sede, sistema camerale 
 
    1.  L'Unione  italiana  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura,  denominata  Unioncamere,  e'  ente  con
personalita' giuridica di diritto pubblico a norma dell'art. 7  della
legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  dal   decreto
legislativo  25  novembre  2016,  n.  219  ed  esercita,  in   regime
d'autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge. 
    2.  Fanno  parte  dell'Unioncamere  le   camere   di   commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e  la  Chambre  della  Valle
d'Aosta. 
    3. A norma dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580  e
successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammesse  in  una
sezione separata le camere di commercio estere operanti in  Italia  e
riconosciute dal Governo italiano. 
    4. L'Unioncamere ha sede legale  in  Roma  e  opera  a  Bruxelles
attraverso  un  organismo  di  diritto  belga,   gia'   appositamente
costituito. 
    5. Le camere di commercio italiane,  le  unioni  regionali  delle
camere  di  commercio,  l'Unioncamere,  nonche'  i   loro   organismi
strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno  parte,
altresi', del  sistema  camerale  italiano  le  camere  di  commercio
italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo
Stato italiano.