Art. 13. Consulta dei segretari generali 1. La consulta dei segretari generali e' organismo consultivo composto da non piu' di trentacinque componenti, individuati tra i segretari generali delle camere di commercio e delle unioni regionali e presieduto dal segretario generale dell'Unioncamere. 2. La consulta esprime pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti relativi alle strategie triennali e alle linee di sviluppo del sistema camerale, su quelli relativi alle linee programmatiche annuali dell'attivita' dell'Unioncamere, nonche' su richiesta degli organi. 3. I segretari generali delle camere di commercio e delle unioni regionali, in un'apposita riunione, definiscono le modalita' di composizione della consulta, la quale nella prima riunione adotta il regolamento per il suo funzionamento.