(Statuto-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                   Consulta dei segretari generali 
 
    1. La consulta dei segretari  generali  e'  organismo  consultivo
composto da non piu' di trentacinque componenti,  individuati  tra  i
segretari generali delle camere di commercio e delle unioni regionali
e presieduto dal segretario generale dell'Unioncamere. 
    2. La consulta esprime pareri obbligatori e  non  vincolanti  sui
documenti relativi alle strategie triennali e alle linee di  sviluppo
del sistema camerale, su quelli relativi  alle  linee  programmatiche
annuali dell'attivita' dell'Unioncamere, nonche' su  richiesta  degli
organi. 
    3. I segretari generali delle camere di commercio e delle  unioni
regionali, in  un'apposita  riunione,  definiscono  le  modalita'  di
composizione della consulta, la quale nella prima riunione adotta  il
regolamento per il suo funzionamento.