(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                              Controlli 
 
    1.  La  vigilanza  sulla  attivita'  dell'Unioncamere  spetta  al
Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 4  della  legge
29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo  25
novembre 2016, n. 219. 
    2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere  e'  assoggettata  al
controllo della Corte dei conti nelle  forme  previste  dall'art.  12
della  legge  21  marzo  1958,  n.  259  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, come disposto dall'art. 12, comma 19 del  decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8 convertito con  modificazioni  dalla  legge  19
marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. L'Unioncamere comunica al Ministero dello sviluppo economico i
nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di  presidente  e  di
vicepresidente  e  trasmette,   per   l'approvazione,   il   bilancio
preventivo e  le  relative  variazioni,  il  conto  consuntivo  e  il
regolamento   di   amministrazione   e   contabilita',   nonche'    i
provvedimenti  riguardanti  la  dotazione  organica   complessiva   e
l'istituzione di aziende speciali. 
    4. Il controllo del  Ministero  e'  di  sola  legittimita'  e  le
delibere di cui al comma 3  divengono  esecutive  se  entro  sessanta
giorni dalla data della loro  ricezione,  ridotti  a  trenta  per  le
variazioni del  bilancio  preventivo,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico non ne disponga con provvedimento  motivato  l'annullamento
per vizi di legittimita'. Tale termine puo' essere sospeso  una  sola
volta e per un periodo di pari durata.