Art. 17. Controlli 1. La vigilanza sulla attivita' dell'Unioncamere spetta al Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere e' assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni, come disposto dall'art. 12, comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. 3. L'Unioncamere comunica al Ministero dello sviluppo economico i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vicepresidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche' i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e l'istituzione di aziende speciali. 4. Il controllo del Ministero e' di sola legittimita' e le delibere di cui al comma 3 divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotti a trenta per le variazioni del bilancio preventivo, il Ministero dello sviluppo economico non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimita'. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.