(Statuto-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                                Scopi 
 
    1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali  delle
camere di commercio e degli  altri  organismi  del  sistema  camerale
italiano. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli  organismi
del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti  di
cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificato
dal decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  219,  fatte  salve  le
funzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali e regionali.
Cura  i  rapporti   del   sistema   camerale   con   le   istituzioni
internazionali, nazionali e  regionali  -  anche  tramite  le  unioni
regionali - e  con  le  rappresentanze  delle  categorie  economiche,
elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate. 
    2. L'Unioncamere sostiene l'attivita'  del  sistema  camerale  in
tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo  a  rete.
Individua, altresi', le  materie  di  rilievo  generale,  nell'ambito
delle quali le camere di commercio comunicano ogni eventuale  atto  o
provvedimento,  anche  di  soggetti  terzi,   di   cui   esse   siano
destinatarie e i cui effetti possono coinvolgere le  altre  Camere  o
l'intero sistema, e provvede altresi' a comunicarlo a tutte le  altre
camere di commercio interessate. L'Unioncamere promuove  altresi'  il
coinvolgimento e  la  partecipazione  degli  amministratori  e  della
dirigenza camerale alle iniziative ed attivita' del sistema. 
    3. L'Unioncamere promuove, realizza e  gestisce,  direttamente  o
per il tramite di  proprie  aziende  speciali,  nonche'  mediante  la
partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi  e
a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi  e  attivita'
d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche ed
esercita altresi' funzioni di sintesi degli interessi del  sistema  e
di coordinamento degli aspetti attinenti le  funzioni  a  rete  o  di
carattere generale. 
    4. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale,
sviluppa    inoltre    ogni    iniziativa    utile     a     favorire
l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la  presenza  delle
imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo  con  il  Ministero
dello sviluppo economico a norma del comma 18-bis, dell'art. 14,  del
decreto-legge  del  6  luglio  2011,  n.   98,   anche   valorizzando
l'attivita'  delle  camere  di  commercio   italiane   all'estero   e
promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere
assicura il necessario coordinamento del  sistema  camerale  italiano
con i sistemi esteri di camere di  commercio  e  realizza  iniziative
rivolte alla  diffusione  della  conoscenza  all'estero  dei  sistemi
produttivi italiani. 
    5. L'Unioncamere promuove e  coordina  l'utilizzo  da  parte  del
sistema camerale dei programmi e dei fondi comunitari, anche d'intesa
con le categorie  economiche,  operando  sia  quale  referente  della
Commissione o di  altri  organismi  dell'Unione  europea,  che  quale
titolare degli interventi. L'Unioncamere puo' altresi' individuare  e
proporre le iniziative prioritarie per  favorire  l'applicazione  del
comma 10 dell'art. 18 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  come
integrato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 
    6. L'Unioncamere esercita  funzioni  di  proposta  nei  confronti
delle altre istituzioni, degli organi legislativi,  degli  organi  di
governo, delle autorita'  indipendenti,  nell'interesse  del  sistema
camerale. Esercita altresi' le funzioni  eventualmente  delegate  dal
Ministero dello sviluppo economico. 
    7. L'Unioncamere promuove la  costituzione  di  societa'  per  la
gestione delle partecipazioni strategiche del sistema camerale  nelle
infrastrutture. 
    8.  L'Unioncamere  puo'  promuovere  la  creazione   di   servizi
finanziari  per  la  competitivita'  del   sistema   imprenditoriale,
mediante organismi appositamente costituiti ovvero in  collaborazione
con soggetti terzi. 
    9. L'Unioncamere, inoltre: 
    a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri
specializzati, osservatori; 
    b) realizza e coordina studi, indagini  e  ricerche  e  collabora
anche ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed  organismi
nazionali, esteri e internazionali; 
    c) favorisce e cura la  gestione  strategica  delle  informazioni
detenute dal sistema  camerale,  sia  direttamente  che  individuando
linee di attivita' per le camere di commercio e i loro organismi; 
    d)  organizza  congressi,  convegni,  conferenze  e  missioni   a
carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di
commercio e delle categorie economiche; 
    e)  contribuisce  all'attivita'  di  organismi  ed  enti   aventi
finalita' di interesse per le camere di commercio e le categorie; 
    f) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di  legge
o da atti aventi valore di legge; 
    g) stipula, al fine del coordinamento delle  iniziative,  con  il
governo  e  con  le  amministrazioni  centrali  dello  Stato,   anche
autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese,
convenzioni,  previa  comunicazione  al  Ministero   dello   sviluppo
economico, in rappresentanza dei soggetti del sistema  camerale,  che
sono chiamati ad attuarli; 
    h) assume ogni altra  iniziativa  per  lo  sviluppo  del  sistema
camerale, anche stipulando  accordi  e  intese  con  le  associazioni
imprenditoriali e sindacali e con le rappresentanze dei consumatori e
utenti. 
    10. L'Unioncamere e' legittimata  ad  assumere  ogni  iniziativa,
anche  giudiziaria,  per  la  tutela  della  denominazione  e   delle
prerogative delle camere di  commercio  in  Italia,  anche  ai  sensi
dell'art. 22, comma  2  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e
successive modifiche ed  integrazioni,  nonche'  ad  intervenire  nei
procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le  attivita'
del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.