Art. 2. Scopi 1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali e regionali. Cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali - anche tramite le unioni regionali - e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate. 2. L'Unioncamere sostiene l'attivita' del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete. Individua, altresi', le materie di rilievo generale, nell'ambito delle quali le camere di commercio comunicano ogni eventuale atto o provvedimento, anche di soggetti terzi, di cui esse siano destinatarie e i cui effetti possono coinvolgere le altre Camere o l'intero sistema, e provvede altresi' a comunicarlo a tutte le altre camere di commercio interessate. L'Unioncamere promuove altresi' il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative ed attivita' del sistema. 3. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche ed esercita altresi' funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale. 4. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico a norma del comma 18-bis, dell'art. 14, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, anche valorizzando l'attivita' delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi esteri di camere di commercio e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani. 5. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale dei programmi e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi. L'Unioncamere puo' altresi' individuare e proporre le iniziative prioritarie per favorire l'applicazione del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come integrato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 6. L'Unioncamere esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli organi legislativi, degli organi di governo, delle autorita' indipendenti, nell'interesse del sistema camerale. Esercita altresi' le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico. 7. L'Unioncamere promuove la costituzione di societa' per la gestione delle partecipazioni strategiche del sistema camerale nelle infrastrutture. 8. L'Unioncamere puo' promuovere la creazione di servizi finanziari per la competitivita' del sistema imprenditoriale, mediante organismi appositamente costituiti ovvero in collaborazione con soggetti terzi. 9. L'Unioncamere, inoltre: a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori; b) realizza e coordina studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali; c) favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni detenute dal sistema camerale, sia direttamente che individuando linee di attivita' per le camere di commercio e i loro organismi; d) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche; e) contribuisce all'attivita' di organismi ed enti aventi finalita' di interesse per le camere di commercio e le categorie; f) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge; g) stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, con il governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli; h) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale, anche stipulando accordi e intese con le associazioni imprenditoriali e sindacali e con le rappresentanze dei consumatori e utenti. 10. L'Unioncamere e' legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attivita' del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.