Art. 7. Ufficio di presidenza 1. Il comitato esecutivo puo' costituire l'ufficio di presidenza che e' composto dal presidente e dai vicepresidenti. 2. L'ufficio di presidenza esercita le funzioni delegate dal comitato esecutivo. 3. Non possono far parte dell'ufficio di presidenza coloro che ricoprono la carica di presidente, vicepresidente, amministratore delegato o titolare di funzioni operative degli organismi o delle societa' partecipati o costituiti dall'Unioncamere. L'incompatibilita' non opera per le cariche che gli statuti assegnano di diritto al presidente dell'Unioncamere. 4. I componenti per i quali sopravvenga la causa di incompatibilita' di cui al comma 3 devono optare per una delle cariche e, in assenza di opzione, decadono dalla carica. Il regolamento di funzionamento degli organi definisce le procedure e le modalita' di attuazione del presente comma.