IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la convenzione sul  commercio  internazionale  di  specie  di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a
Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.
874; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992 n. 150, concernente  la  «Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della  Convenzione  sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui  alla  legge
19 dicembre 1975, n.  874,  e  del  regolamento  CEE  n.  3626/82,  e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione  e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e  rettili  che  possono
costituire  pericolo  per  la  salute  e  l'incolumita'  pubblica»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto in particolare l'art.  8-quinquies  della  citata  legge,  il
quale dispone che, con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche  agricole
alimentari e  forestali,  sono  determinate  le  misure  dei  diritti
speciali di prelievo e le modalita' di versamento all'erario; 
  Visto il proprio decreto, in data 28 maggio 1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
197 del 23 agosto 1993, che ha determinato gli  importi  dei  diritti
speciali  di  prelievo  dovuti  per  gli  adempimenti  amministrativi
specificati al citato art. 8-quinquies della legge 7  febbraio  1992,
n. 150; 
  Visto l'art. 145, comma 41, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,
(legge finanziaria 2001),  che  ha  disposto  l'aumento  dei  diritti
speciali di prelievo, dovuti ai sensi del suddetto  art.  8-quinquies
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nella misura del 50%; 
  Considerato che, ai sensi del comma 2  del  piu'  volte  richiamato
art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, la  misura  dei
diritti speciali di prelievo  deve  essere  determinata  in  modo  da
assicurare l'integrale copertura delle spese  derivanti  agli  organi
competenti dall'applicazione delle relative norme in materia, nonche'
la copertura della spesa annua relativa al contributo annuale versato
al  Segretariato  CITES,  in   adempimento   della   convenzione   di
Washington; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221,  recante  disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali,   ed   in
particolare l'art. 75 che dispone che la misura dei diritti  speciali
di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione  sul  commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via  di  estinzione
(CITES), di cui all'art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992,  n.
150, sia rivalutata con cadenza triennale; 
  Visto il decreto 23 marzo 1994, del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della  ricerca  tecnologica,
concernente l'istituzione del registro delle istituzioni scientifiche
di cui all'art. VII, paragrafo 6,  della  Convenzione  sul  commercio
internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in  pericolo  di
estinzione (CITES); 
  Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio  del  9  dicembre
1996 e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio
2006, in materia di protezione di specie della flora  e  della  fauna
selvatiche  mediante  il  controllo  del  loro  commercio,   e   loro
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Ritenuto necessario provvedere alla rideterminazione degli  importi
dei citati diritti speciali di prelievo, al  fine  di  assicurare  la
integrale copertura delle spese sostenute dagli organi competenti per
l'attuazione in Italia della convenzione di Washington (CITES) e  dei
relativi regolamenti comunitari di  attuazione  e  per  la  copertura
della spesa annua relativa  al  contributo  versato  al  segretariato
CITES; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I diritti speciali dovuti ai sensi dell'art.  8-quinquies  della
legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal  decreto-legge  12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  13
marzo 1993, n. 59, sono rideterminati nella misura seguente: 
 
            +-----------------------------+-------------+
            |a) richiesta della licenza di|             |
            |importazione, della licenza  |             |
            |di esportazione e del        |             |
            |certificato di riesportazione|             |
            |previsti dagli articoli 4 e 5|             |
            |del regolamento (CE) n.      |             |
            |338/97 e successive          |             |
            |modificazioni e dal decreto  |             |
            |del Ministro del commercio   |             |
            |con l'estero del 31 dicembre |             |
            |1983.                        |      € 27,00|
            +-----------------------------+-------------+
            |b) richiesta di certificato  |             |
            |CITES previsti dagli articoli|             |
            |8 e 9 del regolamento (CE) n.|             |
            |338/97 e successive          |             |
            |modificazioni e dal decreto  |             |
            |del Ministro del commercio   |             |
            |con l'estero del 31 dicembre |             |
            |1983.                        |      € 15,49|
            +-----------------------------+-------------+
            |c) presentazione delle       |             |
            |denunce di detenzione di     |             |
            |esemplari di specie selvatica|             |
            |previste dagli articoli 5,   |             |
            |comma 1, e 5-bis, comma 4,   |             |
            |della legge 7 febbraio 1992, |             |
            |n. 150 e successive          |             |
            |modificazioni.               |      € 20,00|
            +-----------------------------+-------------+
            |d) presentazione della       |             |
            |domanda di iscrizione nel    |             |
            |registro delle istituzioni   |             |
            |scientifiche prevista        |             |
            |dall'art. 5-bis, comma 8,    |             |
            |della legge 7 febbraio 1992, |             |
            |n. 150 e successive          |             |
            |modificazioni.               |      € 70,00|
            +-----------------------------+-------------+
            |e) richiesta di              |             |
            |autorizzazione alla          |             |
            |detenzione di esemplari vivi |             |
            |prevista dall'art. 6, comma  |             |
            |3, della legge 7 febbraio    |             |
            |1992, n. 150 e successive    |             |
            |modificazioni.               |      € 77,47|
            +-----------------------------+-------------+
            |f) richiesta di dichiarazione|             |
            |di idoneita' per giardini    |             |
            |zoologici, acquari,          |             |
            |delfinari, circhi, mostre    |             |
            |faunistiche permanenti o     |             |
            |viaggianti prevista dall'art.|             |
            |6, comma 6, della legge 7    |             |
            |febbraio 1992, n. 150 e      |             |
            |successive modificazioni.    |     € 200,00|
            +-----------------------------+-------------+
            |g) richiesta del certificato |             |
            |di conformita' per nascite o |             |
            |riproduzioni in cattivita'   |             |
            |previsto dall'art. 8-bis     |             |
            |della legge 7 febbraio 1992, |             |
            |n. 150 e successive          |             |
            |modificazioni.               |      € 11,62|
            +-----------------------------+-------------+
            |h) richiesta marcatura di    |             |
            |singole pelli previsto       |             |
            |dall'art. 8-ter della legge 7|             |
            |febbraio 1992, n. 150 e      |             |
            |successive modificazioni.    |       € 1,00|
            +-----------------------------+-------------+
            |i) richiesta marcatura di    |             |
            |singoli esemplari ai sensi   |             |
            |dell'art. 5, comma 5, della  |             |
            |legge 7 febbraio 1992, n. 150|             |
            |e successive modificazioni.  |       € 7,75|
            +-----------------------------+-------------+