Art. 8 Adempimenti contabili 1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 3 redige un riepilogo, riportante nell'intestazione il proprio codice identificativo, delle quantita' giornaliere dei prodotti energetici distinti per tipologia e destinazione d'uso, stoccati presso ciascun deposito ausiliario, identificato mediante codice di accisa. Il riepilogo e' trasmesso mensilmente all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione entro il giorno dieci del mese successivo a quello cui il riepilogo si riferisce. 2. Il soggetto di cui all'art. 4 redige un riepilogo, riportante nell'intestazione il proprio codice identificativo, dei quantitativi, distinti per tipologia e destinazione d'uso, dei prodotti energetici complessivamente stoccati nel periodo di validita' della comunicazione presso ciascun deposito ausiliario, identificato dal codice di accisa. Il riepilogo e' trasmesso all'Ufficio delle dogane di cui all'art. 4, comma 1, entro il mese successivo all'anno di riferimento.