Art. 5 La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare a questo Ministero ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2018 Il direttore generale del Tesoro: La Via