Art. 2 
 
 
            Termini per la progettazione, aggiudicazione 
              degli interventi e conclusione dei lavori 
 
  1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono tenuti
ad  approvare  le  progettazioni  esecutive  degli  interventi  e  ad
effettuare l'aggiudicazione degli stessi entro  e  non  oltre  dodici
mesi dalla data di registrazione del presente decreto da parte  degli
organi di controllo. 
  2. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso in caso  di  ricorso  in
sede di gara o per causa di forza maggiore. 
  3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  1,  si
applica quanto previsto all'art. 4. 
  4. Qualora l'infrastruttura stradale appartenga a piu' province, le
stesse sottoscrivono, entro venti giorni dalla  registrazione  presso
gli organi di controllo del presente decreto, un protocollo d'intesa,
da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  -
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e
la sicurezza nelle infrastrutture  stradali  -  con  il  quale  viene
confermata  una  sola  provincia  quale  soggetto   attuatore,   come
segnalata dall'Unione delle Province con la citata nota protocollo n.
22 del 2018.