Art. 2 Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori 1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi entro e non oltre dodici mesi dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo. 2. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso in caso di ricorso in sede di gara o per causa di forza maggiore. 3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica quanto previsto all'art. 4. 4. Qualora l'infrastruttura stradale appartenga a piu' province, le stesse sottoscrivono, entro venti giorni dalla registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto, un protocollo d'intesa, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali - con il quale viene confermata una sola provincia quale soggetto attuatore, come segnalata dall'Unione delle Province con la citata nota protocollo n. 22 del 2018.