Art. 3 
 
 
              Erogazioni e modalita' di rendicontazione 
                           e monitoraggio 
 
  1. Le erogazioni sono disposte  dalla  Direzione  generale  per  le
strade e le autostrade e  per  la  vigilanza  e  la  sicurezza  nelle
infrastrutture stradali  in  favore  degli  Enti  attuatori,  con  le
seguenti modalita': 
    a) fino all'80 per  cento  del  finanziamento,  a  richiesta  del
soggetto  attuatore,  a  seguito  dell'avvenuta   registrazione   del
presente decreto da parte degli organi di controllo; 
    b) il saldo, a richiesta del  soggetto  attuatore,  allegando  la
certificazione rilasciata dal responsabile unico del  procedimento  e
sottoscritta  dal  rappresentante  legale  dell'ente  attuatore   che
attesti che  l'intervento  e'  stato  realizzato  in  conformita'  al
progetto  approvato  e  regolarmente  collaudato,  nonche'  l'importo
complessivo speso con  l'indicazione  delle  eventuali  economie  non
oggetto di trasferimento. 
  2. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria  unica  del  soggetto
attuatore. 
  3. Le economie accertate a seguito dell'esecuzione degli interventi
sono versate da parte del soggetto attuatore  in  conto  entrate  del
bilancio dello Stato - Capitolo 3570 capo XV  -  causale  «Somma  non
utilizzata finanziata dalla legge  n.  172/2017,  art.  15-quater»  -
trasmettendo la ricevuta al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. 
  4.  Il  soggetto  attuatore  e'  tenuto,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ad implementare la  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche. 
  5. Al fine di permettere alla Direzione generale per le strade e le
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali, il monitoraggio degli interventi  di  cui  all'art.  1,  il
responsabile   del   procedimento   dell'intervento   trasmette   una
certificazione semestrale sull'andamento dei lavori al 31 luglio e al
31 gennaio. Tale certificazione  e'  trasmessa  entro  trenta  giorni
dalle medesime date di scadenza, unitamente ad un cronoprogramma  dei
futuri pagamenti per il completamento dell'opera.