Art. 4 Revoche 1. Le risorse assegnate sono revocate, nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 1, e nel caso di violazioni, accertate a seguito di attivita' di controllo di cui all'art. 5, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulta assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita'. 3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse erogate, ai sensi dell'art. 3, sono versate da parte del soggetto attuatore nei modi e nei termini indicati all'art. 3, comma 3.