Art. 4 
 
 
                               Revoche 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate, nel caso di mancato rispetto
del termine di cui all'art. 2, comma 1, e  nel  caso  di  violazioni,
accertate a seguito di attivita' di  controllo  di  cui  all'art.  5,
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, e successive modificazioni. 
  2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
con il presente decreto risulta assegnatario di  altro  finanziamento
nazionale o comunitario per le stesse finalita'. 
  3. Nelle ipotesi di revoca di cui  ai  commi  1  e  2,  le  risorse
erogate, ai sensi dell'art. 3, sono versate  da  parte  del  soggetto
attuatore nei modi e nei termini indicati all'art. 3, comma 3.