Art. 5 Controllo e disposizioni finali 1. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali puo', anche tramite gli Uffici territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, effettuare verifiche e ispezioni sugli interventi finanziati per la verifica dello stato di attuazione. 2. Nel corso delle verifiche di cui al comma 1, il soggetto attuatore assicura la necessaria collaborazione ed assistenza, mettendo a disposizione il personale ed i mezzi necessari. 3. Il soggetto attuatore assume l'esclusiva responsabilita' della esecuzione dei lavori e del rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2018 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio 396