Art. 5 
 
 
                   Controllo e disposizioni finali 
 
  1. La Direzione generale per le strade e le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture  stradali  puo',  anche
tramite gli Uffici territoriali del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera h), del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio  2014,  n.  72,
effettuare verifiche e ispezioni sugli interventi finanziati  per  la
verifica dello stato di attuazione. 
  2. Nel corso delle  verifiche  di  cui  al  comma  1,  il  soggetto
attuatore  assicura  la  necessaria  collaborazione  ed   assistenza,
mettendo a disposizione il personale ed i mezzi necessari. 
  3. Il soggetto attuatore assume l'esclusiva  responsabilita'  della
esecuzione dei lavori e del rispetto di quanto stabilito dal  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. 
  Il presente decreto e' inviato agli organi  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° febbraio 2018 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio 396