Art. 2 Modifiche al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 1. L'art. 1 e' sostituito dal seguente «Art. 1 (Finalita'). - La Banca dati degli Attestati di Rischio contiene le informazioni storiche relative all'attestazione sullo stato del rischio dei veicoli assicurati e immatricolati in Italia, identificati tramite il numero di targa o tramite il telaio per i veicoli sprovvisti di targa. Il presente provvedimento, a norma dell'art. 5 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione della Banca dati degli Attestati di Rischio da parte delle imprese, le modalita' di accesso e di consultazione della stessa, nonche' le modalita' di comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi e i sinistri relativi a coperture temporanee». 2. Dopo l'art. 4 e' inserito il seguente articolo: «Art. 4-bis (Comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi e i sinistri relativi a coperture temporanee). - 1. Le imprese di assicurazione che alimentano la Banca dati degli Attestati di Rischio comunicano le informazioni riguardanti i sinistri tardivi intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonche' i sinistri relativi a coperture temporanee, laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia; la comunicazione avviene secondo il tracciato record cosi' come definito nell'allegato n. 3 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, nonche' secondo le modalita' tecniche riportate nel documento "SITA-ATRD" Documentazione Tecnica del Servizio - Comunicazione dei sinistri tra imprese tramite l'Identificativo Univoco di Rischio - Domini ed esempi» pubblicato dall'ANIA sul proprio sito internet nella parte dedicata alle imprese. 2. Il termine per l'iscrizione del sinistro tardivo nell'attestato e' pari a cinque anni dal ricevimento della denuncia del sinistro o della richiesta di risarcimento dei danni».