Art. 2 
 
 
      Modifiche al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 
 
  1. L'art. 1 e' sostituito dal seguente «Art. 1  (Finalita'). -   La
Banca dati  degli  Attestati  di  Rischio  contiene  le  informazioni
storiche  relative  all'attestazione  sullo  stato  del  rischio  dei
veicoli assicurati e immatricolati in Italia, identificati tramite il
numero di targa o tramite il  telaio  per  i  veicoli  sprovvisti  di
targa. Il presente provvedimento, a norma dell'art. 5 del regolamento
IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, stabilisce le  modalita'  tecniche  di
alimentazione della Banca dati degli Attestati di  Rischio  da  parte
delle imprese, le modalita'  di  accesso  e  di  consultazione  della
stessa, nonche' le modalita' di comunicazione delle informazioni  tra
imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi e i  sinistri
relativi a coperture temporanee». 
  2. Dopo l'art. 4 e' inserito  il  seguente  articolo:  «Art.  4-bis
(Comunicazione  delle  informazioni  tra  imprese  di   assicurazione
concernenti i sinistri tardivi e  i  sinistri  relativi  a  coperture
temporanee). - 1. Le imprese di assicurazione che alimentano la Banca
dati  degli  Attestati  di   Rischio   comunicano   le   informazioni
riguardanti i  sinistri  tardivi  intesi  come  sinistri  non  ancora
indicati nell'attestato stesso in quanto pagati dopo la scadenza  del
periodo  di  osservazione,  oppure  pagati  dopo  la   scadenza   del
contratto,  nonche'  i  sinistri  relativi  a  coperture  temporanee,
laddove  l'assicurato  abbia  cambiato  compagnia;  la  comunicazione
avviene secondo il tracciato record cosi' come definito nell'allegato
n. 3 al presente provvedimento che ne costituisce  parte  integrante,
nonche'  secondo  le  modalita'  tecniche  riportate  nel   documento
"SITA-ATRD" Documentazione Tecnica del Servizio -  Comunicazione  dei
sinistri tra imprese tramite l'Identificativo Univoco  di  Rischio  -
Domini ed esempi» pubblicato  dall'ANIA  sul  proprio  sito  internet
nella parte dedicata alle imprese. 2. Il termine per l'iscrizione del
sinistro tardivo nell'attestato e' pari a cinque anni dal ricevimento
della denuncia del sinistro o della  richiesta  di  risarcimento  dei
danni».