Art. 3 Obblighi di informativa 1. Le imprese, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, in occasione della scadenza della polizza, contestualmente alla consegna dell'attestato di rischio e secondo le modalita' di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, comunicano ai contraenti le modifiche alle disposizioni previgenti contenute nel presente provvedimento.