Art. 3 
 
 
                       Obblighi di informativa 
 
  1. Le imprese,  per  il  primo  anno  dall'entrata  in  vigore  del
presente provvedimento, in occasione della  scadenza  della  polizza,
contestualmente alla consegna dell'attestato di rischio e secondo  le
modalita' di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento IVASS n.  9  del
19  maggio  2015,  comunicano  ai  contraenti   le   modifiche   alle
disposizioni previgenti contenute nel presente provvedimento.