Art. 4 
 
 
                 Pubblicazione ed entrata in vigore 
 
  1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel  Bollettino  dell'IVASS.  E'  inoltre
disponibile sul sito internet dell'Istituto. 
  2. Il presente provvedimento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. 
  3. Le imprese si adeguano alle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,
commi 1 e 3, e all'art. 2, comma 2, con riferimento agli attestati di
rischio elaborati dal 1° giugno 2018, relativi ai contratti di durata
annuale in scadenza dal 1° agosto 2018. Con riferimento ai  contratti
di durata temporanea le predette disposizioni entrano in  vigore  dal
1° gennaio 2019. 
  4. Le imprese si adeguano alle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, limitatamente all'estensione a dieci anni della «Tabella  di
sinistrosita' pregressa», dal 1° gennaio 2019. A  decorrere  da  tale
data la tabella  sara'  progressivamente  integrata  annualmente  con
indicazione di un'annualita' in piu', fino a raggiungere il decennio. 
 
    Roma, 16 aprile 2018 
 
                                           p. Il direttorio integrato 
                                                 Il Presidente        
                                                     Rossi