Art. 4 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. 3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, e all'art. 2, comma 2, con riferimento agli attestati di rischio elaborati dal 1° giugno 2018, relativi ai contratti di durata annuale in scadenza dal 1° agosto 2018. Con riferimento ai contratti di durata temporanea le predette disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2019. 4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, limitatamente all'estensione a dieci anni della «Tabella di sinistrosita' pregressa», dal 1° gennaio 2019. A decorrere da tale data la tabella sara' progressivamente integrata annualmente con indicazione di un'annualita' in piu', fino a raggiungere il decennio. Roma, 16 aprile 2018 p. Il direttorio integrato Il Presidente Rossi