Art. 5 
 
 
                 Validita' dell'attestato di rischio 
 
   1. L'attestato di rischio conserva validita'  per  un  periodo  di
cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto  al  quale  tale
attestato si riferisce, in conformita' a quanto previsto dall'art.  8
del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. 
  2. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto di  cui  al
comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione  e'  subordinato  alla
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o  dal
proprietario  del  veicolo,  riferita  al  periodo  successivo   alla
scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti
la mancata circolazione ovvero la stipula di una  polizza  di  durata
temporanea.