Art. 5 Validita' dell'attestato di rischio 1. L'attestato di rischio conserva validita' per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. 2. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione e' subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.