Art. 6 
 
 
   Polizze di durata temporanea - Rilevazione della sinistrosita' 
 
  1. Ai fini  della  presente  disposizione  per  polizza  di  durata
temporanea  si  intende  il  contratto  di   assicurazione   r.c.auto
stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che,
pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore  a
quella convenuta qualunque ne sia la causa. 
  2. Qualora, successivamente alla stipula della  polizza  di  durata
temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di  anno  piu'
frazione, i sinistri con responsabilita' che abbiano  interessato  le
polizze di cui al comma precedente, comunicati alla Banca dati  degli
attestati di rischio, ai  sensi  dell'art.  4-bis  del  Provvedimento
IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati  nell'attestato  di
rischio rilasciato dall'impresa che per prima  assumera'  il  rischio
con la polizza di durata annuale,  ai  fini  dell'attribuzione  della
classe di CU.