Art. 6 Polizze di durata temporanea - Rilevazione della sinistrosita' 1. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione r.c.auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. 2. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno piu' frazione, i sinistri con responsabilita' che abbiano interessato le polizze di cui al comma precedente, comunicati alla Banca dati degli attestati di rischio, ai sensi dell'art. 4-bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumera' il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.