Art. 7 Disciplina della classe di CU - Regole specifiche 1. Il contratto e' assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprieta', ovvero l'appendice di cessione del contratto. 2. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa «Tabella di sinistrosita' pregressa» contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992: a) per i casi di veicoli gia' assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosita' pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto e' assegnato alla classe di CU 14; b) in caso di mutamento della titolarita' di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralita' di proprietari ad uno o piu' di essi, a quest'ultimo/i e' attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti gia' cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o piu' di essi, su un altro veicolo di proprieta' o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; c) nel caso di trasferimento di proprieta' di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente e' attribuita la classe di CU gia' maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprieta' puo' conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprieta' o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprieta' dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU gia' maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento e' attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso; e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprieta', di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validita' della stessa: vendita; demolizione; furto di cui sia esibita denuncia; certificazione di cessazione della circolazione; definitiva esportazione all'estero; consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato e' attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione e' applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato e' riconosciuta al locatario purche' le sue generalita' siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi; f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata e' riconosciuta allo stesso purche' le sue generalita' siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU e' riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento; g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo e' riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purche' le generalita' degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi; h) qualora la proprieta' del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo e' attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprieta' del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede, gia' convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, e' proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario puo' fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprieta'. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, e' tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU; i) nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. «decreto Bersani»; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validita' dell'attestato; j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto e' assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015; k) nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla societa' di persone al socio con responsabilita' illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU; l) qualora una societa' di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprieta'; m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU gia' maturata. 3. La sinistrosita' pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. «legge Bersani»).