Art. 7 
 
 
          Disciplina della classe di CU - Regole specifiche 
 
  1. Il contratto e' assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga
esibita   la   carta/certificato   di   circolazione,    il    foglio
complementare/certificato  di  proprieta',  ovvero   l'appendice   di
cessione del contratto. 
  2.  Le  seguenti  regole  specifiche   disciplinano   i   casi   di
mantenimento  della  classe  di  CU  e  della  relativa  «Tabella  di
sinistrosita' pregressa» contenuta  nell'attestato  di  rischio,  fra
veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione
di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992: 
    a)  per  i  casi  di  veicoli  gia'  assicurati  all'estero,   il
contraente consegna una dichiarazione,  rilasciata  dall'assicuratore
estero che consenta l'individuazione della classe di CU da  applicare
al contratto, sulla base della  sinistrosita'  pregressa,  secondo  i
criteri di cui alla Tabella  1,  considerando  la  14ª  quale  classe
d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a  tutti  gli  effetti,
attestazione sullo stato del rischio. In  caso  di  mancata  consegna
della dichiarazione il contratto e' assegnato alla classe di CU 14; 
    b) in caso di mutamento  della  titolarita'  di  un  veicolo  che
comporti il passaggio da una pluralita' di proprietari ad uno o  piu'
di essi, a quest'ultimo/i e' attribuita la classe di CU  maturata  su
tale veicolo  anche  quando  lo  stesso  venga  sostituito  da  altro
veicolo. Gli altri soggetti gia' cointestatari possono conservare  la
classe di CU maturata sul veicolo ora intestato  ad  uno  o  piu'  di
essi, su un altro veicolo di proprieta' o acquisito  successivamente,
ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; 
    c) nel caso di trasferimento di  proprieta'  di  un  veicolo  tra
persone  coniugate,  unite  civilmente   o   conviventi   di   fatto,
all'acquirente e' attribuita  la  classe  di  CU  gia'  maturata  sul
veicolo trasferito. Il  cedente  la  proprieta'  puo'  conservare  la
classe di CU maturata sul veicolo ceduto  su  altro  veicolo  di  sua
proprieta' o acquisito successivamente  ed  avvalersene  in  sede  di
rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; 
    d) qualora sia stata trasferita su altro  veicolo  di  proprieta'
dello stesso soggetto la  classe  di  CU  attribuita  ad  un  veicolo
consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto,  ovvero
sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU  gia'  maturata
su un veicolo  oggetto  di  furto  con  successivo  ritrovamento,  al
veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento e'  attribuita
la classe di CU precedente alla perdita di possesso; 
    e) nel caso in cui il proprietario di un  veicolo  dimostri,  con
riferimento ad altro e  precedente  veicolo  di  sua  proprieta',  di
trovarsi in  una  delle  seguenti  circostanze  intervenute  in  data
successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di  rischio,  ma
entro il periodo di validita' della stessa: 
      vendita; 
      demolizione; 
      furto di cui sia esibita denuncia; 
      certificazione di cessazione della circolazione; 
      definitiva esportazione all'estero; 
      consegna in conto vendita, 
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato e'  attribuita  la  medesima
classe di CU del precedente  veicolo.  La  medesima  disposizione  e'
applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo  da  assicurare  sia
acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio  a  lungo
termine, comunque non inferiore a dodici mesi.  In  tale  ipotesi  la
classe di  CU  maturata  sul  veicolo  alienato  e'  riconosciuta  al
locatario purche' le sue generalita' siano  state  registrate,  quale
intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma  2  dell'art.
247-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  495/1992,  da
almeno dodici mesi; 
    f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario,
o in noleggio a lungo termine  -  comunque  non  inferiore  a  dodici
mesi - sia acquistato da  soggetto  utilizzatore,  la  classe  di  CU
maturata e' riconosciuta allo stesso purche' le sue generalita' siano
state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi
del comma  2  dell'art.  247bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   495/1992,   da    almeno dodici    mesi.    Qualora
l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti  il  veicolo
locato in leasing o noleggiato, la classe di CU  e'  riconosciuta  su
altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica  ai
contratti  di  leasing  o  di  noleggio   stipulati   successivamente
all'entrata in vigore del presente Provvedimento; 
    g)  nel  caso  di  veicolo  intestato  a  soggetto  portatore  di
handicap, la classe di CU maturata sul veicolo e' riconosciuta, per i
nuovi veicoli acquistati,  anche  a  coloro  che  hanno  abitualmente
condotto il veicolo stesso, purche' le generalita' degli stessi siano
state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi; 
    h) qualora la proprieta' del veicolo assicurato venga  trasferita
a seguito di successione mortis causa, la classe di CU  maturata  sul
veicolo e' attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento
della morte, che abbiano acquisito la proprieta' del veicolo stesso a
titolo ereditario. 
  Se l'erede, gia' convivente con il de cuius,  o  un  suo  familiare
convivente, e' proprietario di altro veicolo assicurato,  il  veicolo
acquisito a titolo ereditario puo' fruire della stessa classe  di  CU
del veicolo di preesistente proprieta'. In tal caso, a richiesta  del
contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo
caduto in successione, e' tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova
classe di CU; 
    i) nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato
con cessione  del  contratto  di  assicurazione,  il  cessionario  ha
diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato
di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto  ceduto  ed  il
nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla  classe  di  CU
14, salvo quanto previsto dal c.d. «decreto Bersani»; il  cedente  ha
diritto a mantenere la classe di  CU  per  il  periodo  di  validita'
dell'attestato; 
    j) qualora il precedente contratto  sia  stato  stipulato  presso
un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi  affari
o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato
di rischio non sia presente  nella  Banca  dati  degli  Attestati  di
Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni  private,
il nuovo contratto e' assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla
base  di  una  dichiarazione  sostitutiva  di  attestato   rilasciata
dall'impresa  o  dal  commissario  liquidatore   su   richiesta   del
contraente. In mancanza della predetta dichiarazione  sostitutiva  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS  n.
9/2015; 
    k) nel caso di trasferimento  di  proprieta'  del  veicolo  dalla
ditta individuale alla persona fisica e dalla societa' di persone  al
socio con responsabilita'  illimitata  e  viceversa,  gli  acquirenti
hanno diritto alla conservazione della classe di CU; 
    l) qualora una societa' di persone o  capitali  sia  proprietaria
del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o
la cessione di ramo  d'azienda  determinano  il  trasferimento  della
classe di CU in capo alla persona giuridica che  ne  abbia  acquisito
civilisticamente la proprieta'; 
    m) nel  caso  di  mutamento  della  classificazione  del  veicolo
assicurato, di cui all'art. 47 del decreto legislativo  n.  285/1992,
lo stesso mantiene la classe di CU gia' maturata. 
  3. La sinistrosita' pregressa non  viene  conservata  nei  casi  di
attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2  aprile
2007, n. 40 (c.d. «legge Bersani»).