Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Per i contratti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati gia' stipulati con forma tariffaria «a franchigia» o «tariffa fissa», si applicano le regole di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Qualora il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato con forma tariffaria «a franchigia», il medesimo e' assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente Tabella 2. Tabella 2 Criteri evolutivi in caso di passaggio da «franchigia» a «bonus-malus» =================================== | Anni senza | | | sinistri | Classe di CU | +=================+===============+ | 5 | 9 | +-----------------+---------------+ | 4 | 10 | +-----------------+---------------+ | 3 | 11 | +-----------------+---------------+ | 2 | 12 | +-----------------+---------------+ | 1 | 13 | +-----------------+---------------+ | 0 | 14 | +-----------------+---------------+ 3. Qualora il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato con forma tariffaria «a tariffa fissa», il medesimo e' assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosita' pregressa.