Art. 9 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per i contratti che alla data di entrata in vigore del  presente
provvedimento sono stati  gia'  stipulati  con  forma  tariffaria  «a
franchigia» o «tariffa fissa», si  applicano  le  regole  di  cui  ai
successivi commi 2 e 3. 
  2. Qualora il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato  con
forma tariffaria «a franchigia», il medesimo e' assegnato alla classe
di  CU  risultante  dall'applicazione  dei  criteri  contenuti  nella
seguente Tabella 2. 
 
                              Tabella 2 
Criteri  evolutivi  in  caso   di   passaggio   da   «franchigia»   a
                            «bonus-malus» 
 
 
                 ===================================
                 |    Anni senza   |               |
                 |    sinistri     |  Classe di CU |
                 +=================+===============+
                 |        5        |       9       |
                 +-----------------+---------------+
                 |        4        |       10      |
                 +-----------------+---------------+
                 |        3        |       11      |
                 +-----------------+---------------+
                 |        2        |       12      |
                 +-----------------+---------------+
                 |        1        |       13      |
                 +-----------------+---------------+
                 |        0        |       14      |
                 +-----------------+---------------+
 
  3. Qualora il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato  con
forma tariffaria «a tariffa fissa», il  medesimo  e'  assegnato  alla
classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosita' pregressa.