Art. 5 
 
 
    Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse 
 
  1. Sulla base del  piano  di  riparto  di  cui  all'allegato  3,  a
decorrere dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  assunto
l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite  alle
province  ed  alle  citta'  metropolitane  interamente  per  ciascuna
annualita' secondo  il  piano  di  riparto  dopo  l'approvazione  dei
programmi articolati per ciascuna annualita' di finanziamento,  entro
il 30 giugno di ogni anno. 
  2. Il Programma  per  l'annualita'  2018,  che  deve  contenere  un
cronoprogramma  dell'iter  attuativo  e  della  realizzazione   degli
interventi che preveda quale termine temporale ultimo la data del  31
marzo 2019, e' redatto dalle province e dalle citta' metropolitane  e
deve essere trasmesso alla Direzione generale  per  le  strade  e  le
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro  il
termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  Il Programma e' considerato autorizzato in assenza di  osservazioni
da parte della citata Direzione entro trenta giorni  dalla  ricezione
del  programma  da  inviare  via  pec  alla  medesima  Direzione.  Il
Programma  relativo  all'annualita'  2018  contiene   interventi   di
manutenzione caratterizzati da urgenza ed e' considerato  autorizzato
anche in  presenza  di  una  ridotta  base  informativa,  purche'  la
tipologia,  la  localizzazione  e  la  priorita'   degli   interventi
programmati siano individuati avendo in considerazione principalmente
la sicurezza stradale, la tutela delle utenze deboli, la salvaguardia
della pubblica incolumita', la riduzione dell'esposizione al  rischio
idrogeologico, la riduzione del rischio da trasporto merci, inclusi i
trasporti eccezionali. 
  3.  Il  trasferimento  delle  risorse   relative   alle   ulteriori
annualita'  e'  effettuato  sulla  base  del  Programma  quinquennale
2019-2023 che le province e le citta' metropolitane devono presentare
inderogabilmente entro il 31 ottobre 2018. 
  4. Il Programma quinquennale e' considerato autorizzato in  assenza
di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e  le
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma. 
  5. Il Programma quinquennale 2019-2023 e' sviluppato sulla base: 
    a) della conoscenza delle  caratteristiche  geometriche  e  dello
stato  dell'infrastruttura,  del  traffico,   dell'incidentalita'   e
dell'esposizione al rischio idrogeologico; 
    b) dell'analisi della situazione esistente; 
    c) della previsione dell'evoluzione. 
  6.  Il  Programma  quinquennale  deve   contenere   interventi   di
manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in
particolare gli aspetti connessi alla durabilita'  degli  interventi,
ai benefici apportati in  termini  di  sicurezza,  di  riduzione  del
rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed  ai  relativi
costi  e  deve  riportare,   attraverso   un   cronoprogramma   degli
interventi, i seguenti elementi: 
    a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione; 
    b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; 
    c) inizio e fine dei lavori; 
    d) inizio e  fine  del  collaudo  o  certificazione  di  regolare
esecuzione dei lavori. 
  7. Il  Programma  relativo  alle  successive  annualita',  oltre  a
contenere il cronoprogramma di cui al  comma  6,  deve  contenere  le
schede  descrittive  e  riepilogative  di   ciascun   intervento   da
realizzare. 
  8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio,
la Direzione generale  per  le  strade  e  le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito  istituzionale
il modello delle schede descrittive. 
  9. Il collaudo o  la  certificazione  di  regolare  esecuzione  dei
lavori relativi  all'intervento  e'  effettuato  entro  il  31  marzo
dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma. 
  10. Gli interventi  inseriti  nel  Programma  possono  anche  avere
durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di  rendicontazione
relative alla singola annualita' da  effettuare  entro  il  31  marzo
dell'anno successivo all'anno di riferimento.