Art. 6 
 
 
                        Revoca delle risorse 
 
  1. In caso di mancata o  parziale  realizzazione  degli  interventi
nell'annualita' di riferimento, e' disposta la revoca delle  risorse,
per la quota non spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge
27  dicembre  2017,  n.  205,  applicando  una  pari  riduzione   sui
trasferimenti di risorse relative alle successive annualita'. 
  2.  Le  risorse   revocate   alle   singole   province   o   citta'
metropolitane, per mancata o parziale realizzazione degli interventi,
sono versate in conto entrate del bilancio dello Stato - capitolo  n.
3570, art. 5, capo  XV,  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui  all'art.  1,
comma 1072, della citata legge n. 205 del 2018. 
  3. Le risorse relative all'annualita' 2023 oggetto di  revoca  sono
versate direttamente dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane
assegnatarie al capitolo di cui al comma 2, entro centottanta  giorni
dalla richiesta da parte del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, riportando la seguente causale: «somma revocata finanziata
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205»  e  la  ricevuta  dell'avvenuto
versamento deve essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti - Direzione generale per le strade e  le  autostrade  e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. 
  4. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del  termine
di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza  di  contenzioso  o  in
caso  di  calamita'  naturali  che   abbiano   interferito   con   la
realizzazione degli interventi.